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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera a), della l. n. 233/1990 sul cumulo dei contributi versati alle gestioni commercianti e artigiani INPS: la diversa parametrazione del trattamento pensionistico è giustificata dalla disomogeneità delle rispettive storie contributive.
Di cosa si tratta
Un lavoratore aveva versato contributi alle gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti. Al momento della pensione, la norma impugnata prevedeva il cumulo dei contributi con una riduzione del trattamento rispetto a chi avesse versato a una sola gestione. Il Tribunale di Genova (sezione lavoro) aveva dubitato che ciò violasse l’art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Parametro: art. 3 della Costituzione. Norma impugnata: art. 16, comma 1, lettera a), l. 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi). Rimettente: Tribunale di Genova, sezione lavoro.
La decisione della Corte
Non fondata. La Corte ha ritenuto che la comparazione tra chi versa a una sola gestione e chi versa a più gestioni non sia omogenea: la formula di calcolo riflette le diverse modalità di maturazione dei redditi imponibili nelle due gestioni, e pertanto la disparità di trattamento non è irragionevole.
Il principio
Il principio di uguaglianza non impone risultati identici per situazioni strutturalmente diverse: il legislatore previdenziale può adottare meccanismi di calcolo differenziati purché non siano manifestamente irragionevoli in relazione alle differenze tra le fattispecie.
Domande e risposte
Come funziona il cumulo contributivo tra gestioni INPS diverse?
Chi ha versato a più gestioni può cumulare i periodi contributivi per raggiungere il diritto alla pensione; il trattamento economico è calcolato pro-quota da ciascuna gestione in base ai propri criteri.
Perché il cumulo riduce la pensione rispetto all’iscrizione a una sola gestione?
La base di calcolo — la media dei redditi negli ultimi anni coperti da contribuzione — applicata separatamente a ciascuna gestione produce un risultato complessivo inferiore rispetto a quello che si otterrebbe sommando tutti i redditi in un’unica gestione.
La sentenza n. 264/1994 aveva già trattato questo tema?
Sì: quella sentenza aveva già ritenuto compatibile con l’art. 3 Cost. un meccanismo analogo, riconoscendo la discrezionalità del legislatore in materia previdenziale purché non si traduca in manifesta irragionevolezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza nel trattamento previdenziale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.