Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento sul decreto-legge n. 5 del 2001 in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali. Le norme impugnate non violano le competenze provinciali in materia di urbanistica, viabilità e tutela del paesaggio.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 5 del 2001, convertito dalla legge n. 66 del 2001, aveva prorogato i termini per la transizione alla televisione digitale terrestre e disciplinato il risanamento degli impianti radiotelevisivi. La Provincia autonoma di Trento sosteneva che alcune disposizioni del decreto invadessero le sue competenze legislative primarie in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e lavori pubblici di interesse provinciale.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia di Trento ha impugnato l’art. 2 del d.l. n. 5 del 2001 in riferimento agli artt. 2, 4, 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 sulle norme di attuazione dello statuto, sostenendo che la norma statale violasse le sue competenze esclusive in materia di localizzazione e controllo delle emissioni degli impianti radiotelevisivi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la disciplina della transizione al digitale e la proroga dei termini per gli operatori radiotelevisivi rientri nella competenza esclusiva statale in materia di telecomunicazioni, che prevale sulle competenze provinciali in materia di urbanistica e paesaggio quando si tratti di regolamentazione del sistema radiotelevisivo nazionale.

Il principio

La competenza statale esclusiva in materia di ordinamento delle telecomunicazioni e del sistema radiotelevisivo prevale sulle competenze regionali e provinciali in materia di urbanistica e governo del territorio quando la disciplina impugnata riguardi gli aspetti tecnici e temporali della transizione al digitale e non la mera localizzazione fisica degli impianti.

Domande e risposte

Di cosa trattava il d.l. n. 5 del 2001?

Del differimento dei termini per lo spegnimento della televisione analogica e il passaggio al digitale terrestre, nonché della disciplina del risanamento degli impianti radiotelevisivi obsoleti o abusivi presenti sul territorio nazionale.

Perché la Provincia di Trento riteneva di avere competenza?

Perché lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alla Provincia potestà legislativa primaria in materie come urbanistica, tutela del paesaggio e lavori pubblici di interesse provinciale, che include anche la localizzazione e il controllo degli impianti fissi sul territorio.

Qual è il confine tra competenza statale e provinciale sugli impianti radiotelevisivi?

La disciplina della transizione tecnologica e degli aspetti tecnici del sistema radiotelevisivo spetta allo Stato; la Provincia può disciplinare i profili urbanistici della localizzazione degli impianti, ma non può ostacolarne il funzionamento con normative che contraddicano la disciplina statale del sistema radiotelevisivo.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.