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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento sul decreto-legge n. 5 del 2001 in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali. Le norme impugnate non violano le competenze provinciali in materia di urbanistica, viabilità e tutela del paesaggio.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge n. 5 del 2001, convertito dalla legge n. 66 del 2001, aveva prorogato i termini per la transizione alla televisione digitale terrestre e disciplinato il risanamento degli impianti radiotelevisivi. La Provincia autonoma di Trento sosteneva che alcune disposizioni del decreto invadessero le sue competenze legislative primarie in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e lavori pubblici di interesse provinciale.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia di Trento ha impugnato l’art. 2 del d.l. n. 5 del 2001 in riferimento agli artt. 2, 4, 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 sulle norme di attuazione dello statuto, sostenendo che la norma statale violasse le sue competenze esclusive in materia di localizzazione e controllo delle emissioni degli impianti radiotelevisivi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la disciplina della transizione al digitale e la proroga dei termini per gli operatori radiotelevisivi rientri nella competenza esclusiva statale in materia di telecomunicazioni, che prevale sulle competenze provinciali in materia di urbanistica e paesaggio quando si tratti di regolamentazione del sistema radiotelevisivo nazionale.

Il principio

La competenza statale esclusiva in materia di ordinamento delle telecomunicazioni e del sistema radiotelevisivo prevale sulle competenze regionali e provinciali in materia di urbanistica e governo del territorio quando la disciplina impugnata riguardi gli aspetti tecnici e temporali della transizione al digitale e non la mera localizzazione fisica degli impianti.

Domande e risposte

Di cosa trattava il d.l. n. 5 del 2001?

Del differimento dei termini per lo spegnimento della televisione analogica e il passaggio al digitale terrestre, nonché della disciplina del risanamento degli impianti radiotelevisivi obsoleti o abusivi presenti sul territorio nazionale.

Perché la Provincia di Trento riteneva di avere competenza?

Perché lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alla Provincia potestà legislativa primaria in materie come urbanistica, tutela del paesaggio e lavori pubblici di interesse provinciale, che include anche la localizzazione e il controllo degli impianti fissi sul territorio.

Qual è il confine tra competenza statale e provinciale sugli impianti radiotelevisivi?

La disciplina della transizione tecnologica e degli aspetti tecnici del sistema radiotelevisivo spetta allo Stato; la Provincia può disciplinare i profili urbanistici della localizzazione degli impianti, ma non può ostacolarne il funzionamento con normative che contraddicano la disciplina statale del sistema radiotelevisivo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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