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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Milano perché rivaluti la rilevanza della questione sull’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 46/1997 (pubblicità non autorizzata di dispositivi medici) alla luce della sopravvenuta sentenza n. 282 del 2003.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano stava giudicando un imputato per il reato di pubblicità non autorizzata di dispositivi medici (art. 23, comma 2, d.lgs. n. 46/1997, che attua la direttiva 93/42/CEE). Il giudice aveva dubitato che la norma, mantenendo la sanzione penale, creasse una irragionevole disparità rispetto alla depenalizzazione disposta dal d.lgs. n. 507/1999 per la pubblicità non autorizzata di medicinal.
La questione di legittimità costituzionale
Parametro: art. 3 della Costituzione. Norma impugnata: art. 23, comma 2, d.lgs. n. 46/1997 nella parte in cui mantiene sanzione penale per la pubblicità non autorizzata di dispositivi medici. Rimettente: Tribunale di Milano.
La decisione della Corte
Restituzione degli atti al Tribunale di Milano. Nelle more era sopravvenuta la sentenza n. 282 del 2003, che aveva già affrontato la questione relativa al regime sanzionatorio dei dispositivi medici; il giudice a quo deve rivalutare se la questione conservi autonoma rilevanza.
Il principio
Quando una precedente sentenza della Corte riguarda la stessa norma e lo stesso problema, il giudice a quo non può ignorarla: deve verificare se la pronuncia abbia già risolto la questione o se residui un profilo non ancora esaminato.
Domande e risposte
Cosa sono i dispositivi medici ai sensi del d.lgs. n. 46/1997?
Sono prodotti, strumenti, apparecchi e materiali (non medicinali) destinati a scopi diagnostici o terapeutici sull’uomo: dalla siringhe ai pacemaker. La direttiva 93/42/CEE ne ha armonizzato la disciplina a livello UE.
Il d.lgs. n. 507/1999 ha davvero depenalizzato la pubblicità sanitaria non autorizzata?
Sì, in parte: ha trasformato in illecito amministrativo alcune fattispecie di pubblicità sanitaria non autorizzata, ma il Tribunale di Milano sosteneva che la norma speciale sui dispositivi medici non fosse stata toccata dalla depenalizzazione.
Cosa implica l’art. 3 Cost. nel diritto penale?
Il principio di uguaglianza vieta trattamenti sanzionatori irragionevolmente differenziati per condotte sostanzialmente equivalenti; una sanzione penale per una condotta analoga a quella depenalizzata può violare l’art. 3.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza del trattamento sanzionatorio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.