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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha esaminato le leggi regionali di Marche, Campania, Puglia e Umbria in materia di inquinamento elettromagnetico, dichiarandone illegittime alcune disposizioni che introducevano limiti di esposizione più restrittivi di quelli statali o attribuivano alle Regioni poteri che eccedono la competenza concorrente in materia di tutela della salute.

Di cosa si tratta

Dopo la riforma del Titolo V del 2001, diverse Regioni avevano adottato leggi proprie sulla tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti di radiocomunicazione ed elettrodotti. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune di queste leggi sostenendo che violassero i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute e di governo del territorio.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso riguardava leggi della Regione Marche (l. n. 25/2001), della Regione Campania (l. n. 13/2001), della Regione Puglia (l. n. 5/2002) e della Regione Umbria (l. n. 9/2002) in materia di campi elettromagnetici, impugnate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione per violazione della competenza legislativa concorrente dello Stato in materia di tutela della salute.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato illegittime le disposizioni regionali che introducevano valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici più restrittivi di quelli statali (poiché ciò spetta ai principi fondamentali statali) o che attribuivano alle Regioni competenze di autorizzazione e vigilanza riservate allo Stato. Ha ritenuto invece legittime le disposizioni regionali che, nel rispetto dei principi statali, disciplinavano il governo del territorio e la localizzazione degli impianti.

Il principio

In materia di inquinamento elettromagnetico la fissazione dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione spetta allo Stato nell’esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute; le Regioni possono disciplinare i profili di governo del territorio e localizzazione degli impianti, ma non abbassare unilateralmente i limiti statali né rivendicare poteri autorizzativi riservati allo Stato.

Domande e risposte

Cosa è di competenza regionale e cosa di competenza statale sull’elettromagnetismo?

Allo Stato spetta fissare i valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici e i principi fondamentali della materia. Alle Regioni spetta la disciplina del governo del territorio (ad es. localizzazione degli impianti) e le misure urbanistiche, nel rispetto dei limiti statali.

Possono le Regioni fissare limiti più restrittivi di quelli nazionali?

No. La Corte ha chiarito che la fissazione di limiti di esposizione più bassi di quelli statali eccede la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, poiché i valori limite devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale.

Che disciplina si applica oggi?

Il d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e la legge quadro n. 36 del 2001 fissano i valori limite nazionali di esposizione ai campi elettromagnetici; le Regioni possono disciplinare il governo del territorio entro questi limiti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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