Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del Codice della strada, nella parte in cui non prevede un termine per la notifica dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia. Il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente sulla rilevanza della questione, ignorando che la norma già prevedeva un termine per l’emissione dell’ordinanza.
Di cosa si tratta
Un cittadino aveva presentato ricorso al prefetto contro una multa nel dicembre 1999. Il prefetto aveva emesso l’ordinanza-ingiunzione nel giugno 2000 e l’aveva notificata solo nel dicembre 2000, a distanza di oltre un anno dal ricorso. Il Giudice di pace di Vercelli, investito dell’opposizione all’ordinanza, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo che la mancanza di un termine per la notifica ledesse il diritto di difesa del cittadino, che non sapeva per lungo tempo l’esito del proprio ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Vercelli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), in riferimento agli artt. 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine entro il quale deve essere notificata l’ordinanza-ingiunzione prefettizia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Ha rilevato che il rimettente aveva ignorato che l’art. 204 del Codice della strada già prevedeva un termine — 180 giorni, poi ridotto a 90 — entro cui il prefetto doveva emettere (non solo notificare) l’ordinanza-ingiunzione. Tale termine era in vigore al momento della rimessione e il giudice a quo avrebbe dovuto motivare perché, nonostante questa previsione, la questione mantenesse rilevanza nel caso concreto.
Il principio
Il giudice rimettente deve esaminare il quadro normativo completo vigente al momento della rimessione. Se non tiene conto di disposizioni già esistenti che potrebbero incidere sul tema, l’ordinanza è carente di motivazione sulla rilevanza ed è inammissibile.
Domande e risposte
Quanto tempo ha il prefetto per emettere l’ordinanza-ingiunzione dopo un ricorso?
L’art. 204 del Codice della strada prevede che il prefetto debba emettere l’ordinanza-ingiunzione entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso. Se non si pronuncia entro tale termine, il ricorso si intende accolto per silenzio-assenso. Questo termine riguarda l’emissione, non la notifica, ma la sua violazione rende l’ordinanza tardiva e contestabile.
Cosa può fare il cittadino se l’ordinanza viene notificata in ritardo?
Può eccepire la tardività nell’atto di opposizione all’ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace. La violazione dei termini può determinare l’annullamento dell’atto. È però importante distinguere tra il termine per l’emissione e il termine per la notifica: solo il primo è espressamente previsto dalla legge con conseguenze precise.
Il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. è rispettato nel procedimento sanzionatorio stradale?
Sì, in linea di principio. Il procedimento prevede: il diritto di fare osservazioni e presentare documenti in risposta al verbale di accertamento; il ricorso al prefetto o al giudice di pace; l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace. L’insieme di questi rimedi è stato ritenuto conforme alle garanzie costituzionali, anche se la durata dei tempi può essere oggetto di critica.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro della questione
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata, parametro della questione
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della P.A., parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.