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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del Testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che prevede l’espulsione automatica dello straniero al verificarsi dei presupposti senza lasciare al prefetto la possibilità di valutare le condizioni personali attuali dello straniero. La questione era già stata esaminata e risolta con ordinanza n. 146/2002 senza che il rimettente adducesse argomenti nuovi.
Di cosa si tratta
Due stranieri colpiti da decreto di espulsione prefettizia avevano proposto ricorso al Tribunale di Vicenza, sostenendo di avere un’occupazione regolare e un alloggio, condizioni che avrebbero potuto legittimare la loro permanenza in Italia nell’ambito delle quote di ingresso. Il Tribunale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo che il prefetto avrebbe dovuto tener conto di tali circostanze prima di emettere il decreto di espulsione, anziché operare in modo automatico.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Vicenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il prefetto valuti le condizioni attuali dello straniero che potrebbero legittimare la sua permanenza in Italia prima di emettere il decreto di espulsione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata richiamando la propria precedente ordinanza n. 146/2002, che aveva già esaminato e rigettato identica questione. Il rimettente non aveva addotto profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, né ragioni tali da indurre la Corte a rivedere il proprio orientamento consolidato.
Il principio
L’automaticità dell’espulsione dello straniero al verificarsi dei presupposti legali non viola gli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione. Il legislatore può legittimamente costruire un sistema di espulsione obbligatoria, purché lo straniero disponga di adeguati strumenti di tutela giurisdizionale avverso il decreto espulsivo. La discrezionalità del prefetto nella valutazione di circostanze favorevoli allo straniero non è costituzionalmente necessaria.
Domande e risposte
Lo straniero con lavoro regolare può essere espulso in base a questa norma?
In base alla versione della norma esaminata nel 2002, sì: al verificarsi dei presupposti di legge (ingresso irregolare, assenza o scadenza del permesso di soggiorno) il prefetto era tenuto ad emettere il decreto di espulsione anche in presenza di un’occupazione regolare. La normativa successiva ha introdotto progressivamente maggiori tutele, in particolare per gli stranieri con legami familiari in Italia.
Quali rimedi ha lo straniero colpito da espulsione?
Lo straniero può proporre ricorso al giudice di pace entro termini brevi, ottenendo eventualmente la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento. Può anche richiedere protezione internazionale (asilo o protezione sussidiaria) se teme persecuzioni nel paese di origine. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha poi ampliato le tutele in materia di diritto alla vita familiare.
La disciplina sull’espulsione è cambiata dopo il 2002?
Sì. Il Testo unico immigrazione ha subito numerosi interventi legislativi che hanno ampliato le categorie di stranieri non espellibili (genitori di minori italiani, stranieri nati in Italia, ecc.) e introdotto la possibilità di conversione del permesso di soggiorno. Rimane però la struttura di fondo dell’automaticità dell’espulsione al verificarsi dei presupposti.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili, parametro invocato
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato
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