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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla revoca illimitata del mandato difensivo (art. 108 c.p.p.). Il rimettente non ha indicato le ragioni per cui la norma non potrebbe essere interpretata in modo costituzionalmente conforme, rendendo la questione carente di motivazione sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Salerno contestava che l’art. 108 c.p.p. non prevedesse limiti all’esercizio del diritto di revoca e rinuncia al mandato difensivo. Nel caso concreto, una serie di revoche e rinunce aveva prodotto una stasi prolungata del dibattimento, ormai prossimo alla discussione finale, con conseguente violazione della ragionevole durata del processo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Salerno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 108 c.p.p., nella parte in cui consente un esercizio illimitato del diritto di revoca e della facoltà di rinuncia al mandato difensivo, in riferimento agli artt. 111 comma 2, 3, 24 e 25 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non ha adeguatamente motivato l’impossibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 108 c.p.p., né ha esaurientemente descritto i rimedi già esperibili per fronteggiare le condotte dilatorie.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile se il giudice rimettente non ha motivato perché la norma impugnata non si presta a un’interpretazione conforme a Costituzione, né ha indicato i rimedi già disponibili nell’ordinamento.

Domande e risposte

Cos’è il termine a difesa?

Il termine a difesa è il lasso di tempo concesso al difensore appena nominato per prendere cognizione degli atti e informarsi sui fatti del procedimento, prima di dover svolgere l’attività difensiva.

Quando può essere revocato il difensore?

Il mandato difensivo può essere revocato dall’imputato in qualsiasi momento, così come il difensore può rinunciarvi. L’art. 108 c.p.p. disciplina il termine a difesa che spetta al nuovo difensore in tali casi.

Perché la Corte ha dichiarato inammissibile la questione?

Il Tribunale rimettente non aveva sufficientemente motivato né l’impossibilità di interpretare la norma in modo conforme alla Costituzione, né la concreta incidenza del vizio sul processo in corso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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