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La Corte restituisce gli atti al TAR Toscana: sopravvenuta una modifica normativa sulla tassa sui marmi di Carrara, il giudice amministrativo deve rivalutare se la questione di legittimità costituzionale mantenga rilevanza alla luce del nuovo quadro normativo.
Di cosa si tratta
Il Comune di Carrara applicava una tassa sui marmi estratti nel territorio comunale in base a una legge del 1911, modificata nel 1997 e integrata nel 1999. Alcune società estrattive avevano impugnato i relativi atti del Comune, e il TAR Toscana aveva dubitato della legittimità costituzionale delle norme di riferimento in rapporto all’autonomia regionale e al principio di riserva di legge.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Toscana ha impugnato l’art. unico della l. 15 luglio 1911, n. 749 (come mod. dalla l. n. 449/1997) e l’art. 2, comma 2-ter, del d.l. n. 8/1999 (conv. in l. n. 75/1999), in riferimento agli artt. 23 e 120 Cost., sollevando dubbi sulla legittimità della tassa sui marmi di Carrara come tributo comunale e sulla sua compatibilità con il divieto di ostacolo alla circolazione tra le Regioni.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR Toscana: successivamente all’ordinanza di rimessione è intervenuta una nuova norma che ha inciso sulla disciplina della tassa sui marmi, e il giudice rimettente deve verificare se e come lo ius superveniens abbia modificato il quadro normativo di riferimento.
Il principio
Anche nel giudizio amministrativo, la sopravvenienza di una norma che modifica la disciplina oggetto della questione di legittimità costituzionale impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per la rivalutazione della rilevanza.
Domande e risposte
Che cos’è la tassa sui marmi di Carrara?
Una tassa comunale istituita nel 1911 e più volte modificata, che colpisce l’estrazione e il commercio di marmi nel territorio del Comune di Carrara, destinata a finanziare opere pubbliche locali.
Perché il TAR dubitava della sua legittimità costituzionale?
L’art. 23 Cost. impone una riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte; l’art. 120 Cost. vieta misure che ostacolino la libera circolazione di persone e beni tra le Regioni. Il TAR riteneva che la tassa potesse scontrarsi con entrambi questi principi.
Cosa accade dopo la restituzione degli atti?
Il TAR Toscana deve esaminare la nuova normativa sopravvenuta e decidere se riproporre la questione di legittimità costituzionale (eventualmente modificandone il contenuto) oppure risolvere la controversia applicando il nuovo quadro normativo.
Norme collegate
- Art. 23 della Costituzione — parametro: riserva di legge per le prestazioni patrimoniali
- Art. 120 della Costituzione — parametro: divieto di ostacolo alla libera circolazione tra Regioni
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