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La Corte dichiara non fondata la questione sulla soprattassa alle aziende faunistico-venatorie prevista dalla tariffa statale e inammissibili le questioni sulla legge regionale del Piemonte sulle tariffe venatorie, in assenza di adeguata motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 230/1991 prevede una soprattassa pari alla tassa di concessione per le aziende faunistico-venatorie; la Regione Piemonte ha replicato tale meccanismo con la propria legge n. 70/1996 sulla caccia. Un’azienda agrituristico-venatoria ha chiesto la restituzione delle somme versate, e il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulle norme di riferimento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Torino ha impugnato: 1) la nota al n. d’ord. 16 della tariffa allegata al d.lgs. n. 230/1991, in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega); 2) i nn. d’ord. 16 e 17 della tabella A allegata alla l.r. Piemonte n. 70/1996, in riferimento all’art. 119 Cost. (autonomia finanziaria regionale).
La decisione della Corte
La Corte: 1) dichiara non fondata la questione sulla norma statale, perché la soprattassa rientra nell’ambito della delega; 2) dichiara inammissibili le questioni sulla legge regionale per difetto di motivazione sulla rilevanza: il Tribunale non ha spiegato in che misura la norma regionale abbia inciso nel periodo in contestazione.
Il principio
L’inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza si verifica quando il giudice rimettente non indica in modo sufficientemente chiaro il nesso tra la norma impugnata e il giudizio a quo, impedendo alla Corte di verificare che la questione sia concretamente applicabile nel caso concreto.
Domande e risposte
Che cos’è la tassa di concessione regionale per le aziende faunistico-venatorie?
Si tratta di una tassa dovuta alle Regioni dai soggetti che ottengono la concessione per l’esercizio di attività venatoria su terreni privati, proporzionata all’estensione e al tipo di azienda.
Perché la soprattassa statale non violava la delega?
Perché il d.lgs. n. 230/1991 si limitava ad approvare la tariffa delle tasse di concessione regionale nei limiti fissati dalla legge delega, senza introdurre oneri aggiuntivi oltre quelli previsti.
Cosa deve dimostrare il giudice rimettente per rendere ammissibile una questione sulla normativa regionale?
Deve indicare in modo specifico come la norma regionale si applichi al giudizio in corso (ad esempio, per quali periodi e con quale importo ha inciso il tributo contestato), altrimenti la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — parametro sulla norma statale: limiti della delega
- Art. 119 della Costituzione — parametro sulla norma regionale: autonomia finanziaria
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