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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Marche n. 28/2011, che escludeva l’esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli sottoposti a fermo amministrativo o giudiziario, in contrasto con la normativa statale. Ha dichiarato altresì illegittimo l’art. 22 della stessa legge nella parte in cui consentiva l’immissione di trota iridea nei corsi d’acqua.
Di cosa si tratta
La Regione Marche aveva approvato nel dicembre 2011 una legge finanziaria regionale che, tra l’altro, eliminava l’esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli colpiti da fermo amministrativo o giudiziario e consentiva l’immissione di trota iridea (specie alloctona) nei corsi d’acqua regionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato entrambe le disposizioni davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 10 della legge regionale n. 28/2011 veniva censurato per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (sistema tributario riservato allo Stato) e con l’art. 119, secondo comma, Cost. (autonomia finanziaria subordinata ai principi statali), in relazione all’art. 5, comma 36, del d.l. n. 953/1982, che esentava dal tributo i veicoli in situazione di indisponibilità per provvedimento dell’autorità. L’art. 22 veniva censurato per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (tutela dell’ambiente), in relazione al d.P.R. n. 357/1997 sulla conservazione degli habitat naturali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate. L’art. 10 violava la competenza esclusiva statale in materia tributaria imponendo il pagamento di un tributo in assenza del suo presupposto (la circolazione del veicolo). L’art. 22, nella parte relativa alla trota iridea, contrastava con la normativa statale di tutela degli habitat naturali che vieta l’introduzione di specie alloctone.
Il principio
Le Regioni non possono derogare alla normativa statale che esonera dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli sottratti alla disponibilità del proprietario per provvedimento dell’autorità, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Parimenti, non possono consentire l’immissione di specie ittiche alloctone in contrasto con la normativa statale a tutela degli habitat naturali.
Domande e risposte
Perché la tassa automobilistica rientra nella competenza statale?
Perché l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. riserva allo Stato la materia del «sistema tributario». Pur essendo la tassa automobilistica un tributo il cui gettito va alle Regioni, la sua disciplina di base è statale e le Regioni possono intervenire solo nei limiti fissati dalla legge dello Stato.
Cosa succede se un veicolo è sottoposto a fermo amministrativo?
In base alla normativa statale (art. 5, comma 36, d.l. n. 953/1982), la perdita della disponibilità del veicolo per provvedimento dell’autorità, annotata nei pubblici registri, fa venir meno l’obbligo di pagamento della tassa per i periodi successivi all’annotazione. La Regione Marche non poteva eliminare questa esenzione.
Perché la trota iridea non può essere immessa nei corsi d’acqua regionali?
La trota iridea è una specie alloctona (non autoctona) e la sua immissione in corsi d’acqua naturali è vietata dalla normativa statale attuativa della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali, che riserva allo Stato la materia della tutela dell’ambiente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, con riserva statale in materia tributaria e ambientale
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, subordinata ai principi di coordinamento
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