Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 26/2026 la Corte costituzionale ha salvato la legge della Regione siciliana che aumentava, con risorse proprie, le tariffe di alcune prestazioni sanitarie: rientra nell’autonomia regionale, anche in regime di piano di rientro dal disavanzo.
Di cosa si tratta
I LEA (livelli essenziali di assistenza) sono le prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale deve garantire a tutti i cittadini. Lo Stato ne fissa le tariffe massime di riferimento. La Regione siciliana, con l’art. 6 di una legge di variazione di bilancio del 2025, aveva aumentato con fondi propri le tariffe di alcune prestazioni rientranti nei LEA. Il Governo ha impugnato la norma davanti alla Corte, sostenendo che la Regione, soggetta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario, non potesse permettersi quegli aumenti e violasse l’equilibrio di bilancio e il coordinamento della finanza pubblica. La Regione si è difesa rivendicando la propria autonomia di spesa con risorse proprie. In gioco c’erano i confini tra il potere statale di coordinare la spesa sanitaria e la libertà delle Regioni di investire fondi propri per migliorare i servizi ai cittadini, un tema centrale per la qualità dell’assistenza nei territori.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 6 della legge della Regione siciliana 10 giugno 2025, n. 26 (variazioni urgenti al bilancio). A sollevare la questione, in via principale, è stato il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione (copertura finanziaria), alle competenze statutarie della Regione siciliana e all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione al “coordinamento della finanza pubblica”. Si è costituita la Regione siciliana.
La decisione della Corte
La Corte ha respinto integralmente il ricorso statale: ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 81, terzo comma, Cost. e alle competenze statutarie, e non fondata la questione relativa all’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica). Rientra infatti nell’autonomia regionale il potere di aumentare, con risorse proprie, le tariffe delle prestazioni LEA, senza che a ciò osti l’assoggettamento al piano di rientro dal disavanzo sanitario.
Il principio
La Regione, anche se sottoposta a un piano di rientro dal disavanzo sanitario, conserva il potere di aumentare con risorse proprie le tariffe delle prestazioni rientranti nei LEA: tale scelta rientra nella sua autonomia e non contrasta con il coordinamento della finanza pubblica.
Domande e risposte
Una Regione in piano di rientro può aumentare le tariffe sanitarie?
Sì, se lo fa con risorse proprie. La Corte ha chiarito che il piano di rientro dal disavanzo non impedisce alla Regione di destinare fondi propri all’aumento delle tariffe delle prestazioni LEA.
Perché alcune questioni sono state dichiarate “inammissibili” e non “non fondate”?
L’inammissibilità è un esito processuale: significa che la Corte non ha potuto esaminare nel merito quelle censure (sull’art. 81 Cost. e sulle competenze statutarie) per ragioni tecniche. Solo la censura sul coordinamento della finanza pubblica è stata respinta nel merito come non fondata.
Cosa cambia per i cittadini?
La norma regionale resta in vigore: la Regione siciliana può mantenere gli aumenti tariffari decisi con fondi propri per le prestazioni interessate.
Lo Stato perde il controllo sulla spesa sanitaria regionale?
No. Lo Stato conserva il potere di coordinamento della finanza pubblica; la Corte ha solo ritenuto che, in questo caso, l’uso di risorse proprie della Regione per le tariffe LEA non lo violasse.
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Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione – equilibrio di bilancio e copertura finanziaria (censura dichiarata inammissibile).
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze: coordinamento della finanza pubblica.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.