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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 27/2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme del codice di procedura penale nella parte in cui non escludevano dal giudizio di rinvio il giudice dell’esecuzione che si era già pronunciato sul medesimo fatto.

Di cosa si tratta

Quando una persona viene condannata due volte per lo stesso fatto (divieto di bis in idem), il giudice dell’esecuzione può intervenire per revocare una delle condanne, ai sensi dell’art. 669 del codice di procedura penale. Se la Corte di cassazione annulla questa decisione e rinvia la causa, si pone un problema di imparzialità: lo stesso giudice che aveva già valutato il caso può deciderlo di nuovo? Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato la questione perché le norme sulle incompatibilità (artt. 34 e 623 cod. proc. pen.) non lo prevedevano espressamente per questa ipotesi. Mentre nel giudizio ordinario chi ha deciso con sentenza poi annullata non può partecipare al rinvio, in fase esecutiva (dove si decide con ordinanza) questa garanzia mancava. In gioco c’era la terzietà e l’imparzialità del giudice, principi fondamentali del giusto processo, a tutela di chiunque sia coinvolto in un procedimento penale di esecuzione.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 34 e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice dell’esecuzione che si era già pronunciato sulla revoca ex art. 669 cod. proc. pen. La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Milano, sezione ottava penale, in funzione di giudice dell’esecuzione (giudice rimettente), per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione (uguaglianza e giusto processo / terzietà e imparzialità del giudice).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, dopo l’annullamento da parte della Cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che si era già pronunciato sulla richiesta di revoca in sede esecutiva di sentenze irrevocabili contro la stessa persona per il medesimo fatto. La decisione del giudice dell’esecuzione è un “frammento di cognizione” che implica una valutazione sul merito: chi l’ha già resa non può ridecidere senza ledere terzietà e imparzialità.

Il principio

Il giudice dell’esecuzione che ha già deciso sulla revoca di una condanna per violazione del bis in idem, e la cui decisione è stata annullata con rinvio dalla Cassazione, è incompatibile a riesaminare la stessa vicenda: la garanzia di terzietà e imparzialità (art. 111 Cost.) vale anche nella fase esecutiva, non solo nel giudizio di cognizione.

Domande e risposte

Che cos’è il divieto di bis in idem?

È il principio per cui nessuno può essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto. Quando emergono due condanne per il medesimo fatto, il giudice dell’esecuzione può revocarne una.

Cosa cambia in concreto dopo questa sentenza?

Se la Cassazione annulla con rinvio la decisione del giudice dell’esecuzione sulla revoca, quel rinvio dovrà essere assegnato a un giudice diverso: chi aveva già deciso non potrà più occuparsene.

Perché la garanzia valeva nel processo ordinario ma non in esecuzione?

Perché le norme sulle incompatibilità erano scritte pensando alla fase di cognizione (che si chiude con sentenza). La Corte ha esteso la stessa garanzia alla fase esecutiva, dove si decide con ordinanza ma si compie comunque una valutazione di merito.

La decisione tutela solo l’imputato?

Tutela l’imparzialità del processo in generale: la terzietà del giudice è una garanzia oggettiva del giusto processo, a vantaggio di chiunque vi sia coinvolto.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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