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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dello statuto della Regione Abruzzo: l’art. 45, comma 3 (che prevedeva il voto dei soli capigruppo nel caso di scioglimento dell’Assemblea per sfiducia costruttiva), nonché le disposizioni sullo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e sulla decadenza del Presidente della Giunta.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato lo statuto della Regione Abruzzo su più fronti: la norma sul quorum speciale per la mozione di sfiducia, la procedura di scioglimento del Consiglio regionale per voto contrario al bilancio, il meccanismo di decadenza del Presidente della Giunta. La Corte ha esaminato ciascuna disposizione impugnata e ne ha dichiarate alcune incostituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni dello statuto della Regione Abruzzo (artt. 2, c. 3; 45, c. 3; 46, c. 2; 47, c. 2; 79, c. 2; 86, c. 3), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 1, 3, 117 c. 5, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato: 1) inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Abruzzo; 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 3 dello statuto (voto dei soli capigruppo per la sfiducia); 3) l’illegittimità di ulteriori disposizioni sullo scioglimento e sulla decadenza del Presidente della Giunta; 4) non fondate le questioni residue.
Il principio
Lo statuto regionale non può derogare alle regole costituzionali sulla forma di governo regionale (artt. 121-126 Cost.) né introdurre meccanismi di sfiducia o scioglimento che alterino l’equilibrio tra Consiglio regionale e Presidente della Giunta fissato dalla Costituzione e dalla legislazione statale di principio.
Domande e risposte
Cosa è lo statuto regionale?
Lo statuto regionale è la legge fondamentale della Regione, che ne disciplina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Deve rispettare la Costituzione e i principi fondamentali della legge statale (art. 123 Cost.).
Cos’è la mozione di sfiducia costruttiva?
La sfiducia costruttiva consente di rimuovere il Presidente della Giunta solo contestualmente all’elezione del suo successore, evitando il vuoto di potere. È prevista dall’art. 126, terzo comma, della Costituzione per le Regioni.
Il Presidente della Regione può essere rimosso dal Consiglio regionale?
Il meccanismo è rigido: la mozione di sfiducia motivata deve essere votata a maggioranza assoluta e comporta lo scioglimento del Consiglio e nuove elezioni, secondo il principio «simul stabunt simul cadent».
Norme collegate
- Art. 121 della Costituzione — organi della Regione
- Art. 122 della Costituzione — ordinamento regionale
- Art. 123 della Costituzione — statuto regionale
- Art. 126 della Costituzione — scioglimento del Consiglio regionale
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