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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La questione riguardava dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. Il parametro costituzionale invocato è artt. 3, 24, 25, primo comma, 32, 102, 104, 111 e 117 Cost..

Di cosa si tratta

Ritenuto in fatto 1. — Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 17 settembre 2010 (r. o. n. 17 del 2011) ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, primo comma, 32, 102, 104, 111 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla leg

La questione di legittimità costituzionale

La norma sottoposta al vaglio della Corte è: dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. I parametri costituzionali invocati sono: artt. 3, 24, 25, primo comma, 32, 102, 104, 111 e 117 Cost.. Il giudice rimettente è Tribunale di Reggio Emilia.

La decisione della Corte

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2011. CO

Il principio

La norma impugnata contrasta con i parametri costituzionali indicati; la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità con effetti erga omnes dal giorno successivo alla pubblicazione.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

La sentenza è pronunciata all’esito di pubblica udienza e definisce nel merito la questione (dichiarando la norma incostituzionale o non fondata). L’ordinanza può essere resa in camera di consiglio per questioni di manifesta inammissibilità o infondatezza.

Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale?

La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla.

Chi ha promosso il giudizio di costituzionalità?

Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato la questione in via incidentale nel corso di un procedimento ordinario.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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