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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma impugnata. La questione riguardava della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. Il parametro costituzionale invocato è (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).

Di cosa si tratta

Ritenuto in fatto 1. – Con ordinanza del 16 luglio 2010 (reg. ord. n. 390 del 2010), il Tribunale di Palermo, prima sezione civile, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione e all’art. 9 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla

La questione di legittimità costituzionale

La norma sottoposta al vaglio della Corte è: della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. I parametri costituzionali invocati sono: (parametri indicati nell’ordinanza di rimessione).

La decisione della Corte

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all’Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge della Regione siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale; 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10- sexies , comma 1

Il principio

La norma impugnata contrasta con i parametri costituzionali indicati; la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità con effetti erga omnes dal giorno successivo alla pubblicazione.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

La sentenza è pronunciata all’esito di pubblica udienza e definisce nel merito la questione (dichiarando la norma incostituzionale o non fondata). L’ordinanza può essere resa in camera di consiglio per questioni di manifesta inammissibilità o infondatezza.

Cosa comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale?

La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. I giudici non possono più applicarla.

Chi ha promosso il giudizio di costituzionalità?

Il giudice rimettente ha sollevato la questione in via incidentale nel corso di un procedimento ordinario.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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