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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 116 del d.lgs. n. 113/2002 (T.U. spese di giustizia), nella parte in cui prevede che lo Stato anticipi l’onorario al difensore d’ufficio che non riesca a recuperarlo dall’assistito. Il meccanismo dell’anticipazione statale con successivo recupero non costituisce un onere finanziario privo di copertura.
Di cosa si tratta
La Corte d’Appello di Venezia (sezione IV penale) aveva sollevato la questione nell’ambito di un procedimento di estradizione: il difensore d’ufficio di un cittadino cinese non era riuscito a ottenere il pagamento delle proprie spettanze dall’assistito e aveva chiesto allo Stato di liquidargliele ai sensi del nuovo T.U. sulle spese di giustizia. Il remittente riteneva che l’art. 116 creasse un onere finanziario per lo Stato senza adeguata copertura, in violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 116 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (T.U. spese di giustizia), in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione (copertura finanziaria delle leggi). Rimettente: Corte d’Appello di Venezia, sezione IV penale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione non fondata. Il meccanismo consiste in una mera anticipazione statale con obbligo di recupero nei confronti dell’assistito abbiente; per i non abbienti opera il patrocinio a spese dello Stato, per il quale esiste apposita copertura. L’eventuale aleatorietà del recupero non rende la norma incostituzionale, trattandosi di una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole.
Il principio
L’art. 81, quarto comma, Cost. non è violato quando lo Stato prevede un meccanismo di anticipazione di somme destinato ad essere integralmente recuperato: la copertura finanziaria riguarda i costi aggiuntivi definitivi a carico dell’erario, non le anticipazioni soggette a recupero.
Domande e risposte
Chi paga il difensore d’ufficio quando l’imputato non paga?
Lo Stato liquida l’onorario al difensore d’ufficio che abbia esperito inutilmente le procedure di recupero; poi lo Stato recupera la somma dall’assistito. Se l’assistito è non abbiente, copre tutto il patrocinio a spese dello Stato.
Il difensore d’ufficio può rifiutare l’incarico se l’imputato non paga?
No: il difensore d’ufficio nominato non può rifiutare l’incarico, salvo gravi motivi; ha però diritto a essere pagato dallo Stato mediante il meccanismo dell’art. 116 del T.U. spese di giustizia.
Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?
È l’istituto che consente alle persone non abbienti di essere difese a carico dell’erario, sia nel processo penale sia in quello civile, amministrativo e tributario; l’accesso è subordinato al superamento di una soglia reddituale.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — copertura finanziaria delle leggi che comportano nuovi oneri
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa garantito ai non abbienti
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