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La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pisa: dopo la proposizione della questione sull’art. 9 della legge n. 217/1990 (patrocinio a spese dello Stato), la norma impugnata è stata abrogata dal d.P.R. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), che ha al contempo introdotto una disciplina parzialmente più favorevole. Il giudice deve rivalutare la rilevanza della questione.
Di cosa si tratta
La legge n. 217/1990 sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato prevedeva che chi era ammesso al gratuito patrocinio potesse scegliere il proprio difensore solo tra gli avvocati iscritti agli albi del distretto in cui aveva sede il giudice del procedimento. Il Tribunale di Pisa aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale perché ciò limitava la libertà di scelta del difensore di chi non aveva mezzi economici, rispetto a chi poteva permettersi qualsiasi avvocato d’Italia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Pisa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), in riferimento agli artt. 3 e 24, commi 2 e 3, della Costituzione, nella parte in cui limitava la scelta del difensore agli iscritti agli albi del distretto, anziché escludere solo il rimborso delle spese di trasferta in caso di nomina di difensore di altro distretto.
La decisione della Corte
La Corte dispone la restituzione degli atti al giudice rimettente. Nel frattempo è entrato in vigore il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), che all’art. 82, comma 2, ha previsto espressamente che in caso di nomina di difensore iscritto in altro distretto non siano dovute le spese e indennità di trasferta. La norma originariamente impugnata è stata interamente abrogata. Il Tribunale di Pisa deve ora verificare se la questione abbia ancora rilevanza nel giudizio.
Il principio
Quando una modifica legislativa sopravvenuta incide direttamente sulla norma impugnata o sul petitum della questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché valuti se la questione abbia ancora rilevanza nel giudizio a quo alla luce del nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
Cosa è cambiato con il d.P.R. 115/2002 sul patrocinio a spese dello Stato?
Il Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002) ha abrogato l’intera legge 217/1990 e riformulato la disciplina del patrocinio a spese dello Stato. L’art. 82, comma 2, ha introdotto una soluzione intermedia: il difensore può essere scelto in qualsiasi distretto, ma le spese di trasferta non vengono rimborsate se il difensore è iscritto in un distretto diverso da quello del giudice.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché la norma impugnata non esiste più: l’art. 299 del d.P.R. 115/2002 ha espressamente abrogato la legge 217/1990. Decidere su una norma abrogata sarebbe privo di utilità pratica. Il giudice deve valutare se il nuovo regime è applicabile al giudizio a quo e se la questione di legittimità persiste.
Qual era il problema con la limitazione al distretto?
Chi non aveva mezzi economici poteva scegliere il difensore solo tra gli avvocati del distretto. Chi era benestante poteva invece scegliere qualsiasi avvocato d’Italia, potenzialmente il più specializzato. Il Tribunale di Pisa riteneva ciò discriminatorio e lesivo del diritto di difesa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e patrocinio per i non abbienti
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