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La Corte ha respinto le censure contro una legge abruzzese in materia di servizi di sviluppo agricolo, ritenendo infondata la questione sulla copertura finanziaria, e ha dichiarato estinto il giudizio sulle altre norme impugnate.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato alcune norme di una legge della Regione Abruzzo che riorganizzava i servizi di sviluppo agricolo e introduceva varie disposizioni finanziarie, contestando in particolare il rispetto dell’obbligo di copertura della spesa.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione; il ricorso riguardava anche gli artt. 5 e 6 della stessa legge. La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2013 e ha dichiarato l’estinzione del processo relativamente alle questioni sugli artt. 5 e 6.
Il principio
Le censure sull’equilibrio di bilancio e sulla copertura finanziaria della spesa regionale non sono state ritenute fondate quanto all’art. 2; per le altre norme è venuta meno la materia del contendere, con conseguente estinzione.
Domande e risposte
L’art. 2 è stato annullato?
No: la questione su di esso è stata dichiarata non fondata.
Cosa è successo alle censure sugli artt. 5 e 6?
Il processo è stato dichiarato estinto, venendo meno la materia del contendere.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 81, quarto comma (copertura finanziaria), e 117, terzo comma, della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — obbligo di copertura finanziaria della spesa (quarto comma), parametro della questione
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative (terzo comma), parametro invocato
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