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La Corte ha annullato in parte una legge veneta sulla gestione della fauna selvatica nelle aree precluse alla caccia, perchè affidava compiti anche ai cacciatori in materia riservata allo Stato. Ha invece salvato il resto della disciplina regionale.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto aveva disciplinato la gestione della fauna selvatica nelle zone del territorio dove la caccia è vietata. Il Governo contestava che alcune previsioni invadessero la competenza statale sulla tutela dell’ecosistema e della fauna.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2 della legge della Regione Veneto 23 aprile 2013, n. 6, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La questione è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso in via principale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge reg. Veneto n. 6 del 2013, limitatamente alla parte che coinvolgeva i cacciatori residenti abilitati; ha invece dichiarato non fondate le questioni sui commi 1 e 2 dello stesso articolo.

Il principio

La gestione della fauna selvatica rientra nella tutela dell’ambiente, riservata allo Stato; la Regione non può attribuire ai cacciatori compiti che incidono su tale ambito, ma conserva spazi di disciplina compatibili con lo standard statale.

Domande e risposte

Cosa è stato annullato?

Solo la parte dell’art. 2, comma 3 che includeva i cacciatori residenti abilitati nella gestione della fauna nelle aree precluse alla caccia.

La legge regionale è stata salvata nel resto?

Sì: le questioni sui commi 1 e 2 dell’art. 2 sono state dichiarate non fondate.

Qual è il parametro costituzionale?

L’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sulla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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