Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato incostituzionale il divieto di far prevalere l’attenuante della violenza sessuale «di minore gravità» sulla recidiva reiterata. Anche qui il giudice riacquista il potere di commisurare la pena alla gravità concreta del fatto.

Di cosa si tratta

Come per la sentenza n. 105 dello stesso anno, il problema è l’art. 69, quarto comma, cod. pen., che impediva di considerare prevalenti le attenuanti sulla recidiva reiterata. Stavolta l’attenuante in gioco è quella dei «casi di minore gravità» prevista per la violenza sessuale.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, terza sezione penale, ha sollevato la questione sull’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell’attenuante dell’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. sulla recidiva dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.

Il principio

Il divieto automatico di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, applicato all’attenuante della violenza sessuale di minore gravità, contrasta con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena.

Domande e risposte

In cosa differisce dalla sentenza n. 105/2014?

La logica è la stessa, ma qui l’attenuante riguarda i casi di violenza sessuale di minore gravità (art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.) invece della ricettazione tenue.

Chi ha sollevato la questione?

La Corte di cassazione, terza sezione penale, con ordinanza del 15 ottobre 2013.

Quali sono gli effetti pratici?

Il giudice può far prevalere l’attenuante e ridurre la pena, evitando trattamenti sanzionatori sproporzionati.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.