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La Corte ha dichiarato incostituzionale il divieto di far prevalere l’attenuante della violenza sessuale «di minore gravità» sulla recidiva reiterata. Anche qui il giudice riacquista il potere di commisurare la pena alla gravità concreta del fatto.
Di cosa si tratta
Come per la sentenza n. 105 dello stesso anno, il problema è l’art. 69, quarto comma, cod. pen., che impediva di considerare prevalenti le attenuanti sulla recidiva reiterata. Stavolta l’attenuante in gioco è quella dei «casi di minore gravità» prevista per la violenza sessuale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, terza sezione penale, ha sollevato la questione sull’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell’attenuante dell’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. sulla recidiva dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Il principio
Il divieto automatico di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, applicato all’attenuante della violenza sessuale di minore gravità, contrasta con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena.
Domande e risposte
In cosa differisce dalla sentenza n. 105/2014?
La logica è la stessa, ma qui l’attenuante riguarda i casi di violenza sessuale di minore gravità (art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.) invece della ricettazione tenue.
Chi ha sollevato la questione?
La Corte di cassazione, terza sezione penale, con ordinanza del 15 ottobre 2013.
Quali sono gli effetti pratici?
Il giudice può far prevalere l’attenuante e ridurre la pena, evitando trattamenti sanzionatori sproporzionati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 27 della Costituzione — proporzionalità e funzione rieducativa della pena (terzo comma)
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