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La Corte costituzionale ha respinto le censure della Regione Toscana contro la norma statale che, nel percorso di riduzione della spesa per il personale sanitario, consente una variazione dello 0,1 per cento annuo. La disposizione è un principio di coordinamento della finanza pubblica e non lede l’autonomia regionale.
Di cosa si tratta
Lo Stato impone da anni alle Regioni vincoli per contenere la spesa del personale del Servizio sanitario nazionale. La legge di bilancio 2018 ha aggiunto alla disciplina la possibilità di una «variazione dello 0,1 per cento annuo». La Regione Toscana temeva che si trattasse di un vincolo puntuale e rigido, idoneo a comprimere la sua autonomia finanziaria e organizzativa in materia sanitaria.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha modificato l’art. 17, comma 3-bis, del d.l. n. 98 del 2011. La Regione Toscana, ricorrente in via principale, lamentava la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, denunciando un’indebita invasione dell’autonomia finanziaria e della competenza concorrente in materia di tutela della salute.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, nei termini di cui in motivazione. Interpretando la congiunzione «ovvero» in senso disgiuntivo, ha letto la variazione dello 0,1 per cento come una misura di flessibilità in favore delle Regioni, non come un vincolo aggiuntivo. Così intesa, la norma non lede l’autonomia finanziaria né la competenza concorrente regionale.
Il principio
I vincoli statali alla spesa del personale sanitario costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai quali le Regioni possono essere legittimamente assoggettate; la flessibilità dello 0,1 per cento annuo opera a favore delle Regioni e lascia loro la scelta degli strumenti per conseguire l’obiettivo entro il 2020.
Domande e risposte
La Corte ha annullato la norma?
No. Ha dichiarato non fondate le questioni: la disposizione resta in vigore e viene letta come una misura di flessibilità a favore delle Regioni.
Perché era importante l’interpretazione di «ovvero»?
Se intesa come vincolo aggiuntivo, la variazione dello 0,1 per cento avrebbe potuto comprimere l’autonomia regionale; letta in senso disgiuntivo, è invece un’alternativa più favorevole.
Lo Stato può imporre tetti alla spesa sanitaria regionale?
Sì, secondo la Corte può farlo come principio di coordinamento della finanza pubblica, purché lasci alle Regioni la scelta degli strumenti attuativi.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro evocato: competenza concorrente in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica
- Art. 119 della Costituzione — parametro evocato: autonomia finanziaria delle Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.