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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha salvato la norma che disciplina il compenso dell’esperto stimatore nelle esecuzioni immobiliari, calcolato sul valore di stima del bene. Le censure di disparità, retribuzione non proporzionata e lesione della libertà d’impresa sono state ritenute infondate.

Di cosa si tratta

Nelle vendite forzate di immobili il giudice nomina un esperto che stima il bene. La legge fallimentare del 2015 ha introdotto un criterio per liquidarne il compenso. Un professionista riteneva che tale criterio fosse iniquo, perché ancorato al valore di stima e non al lavoro effettivamente svolto, e ha chiesto al giudice di sollevare la questione di costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 161, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 14 del d.l. n. 83 del 2015 (conv. legge n. 132 del 2015). Il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3, 36, 41, 97 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione al principio di proporzionalità del diritto dell’Unione).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni e inammissibili gli interventi di alcune associazioni di periti. L’art. 36 Cost. non è correttamente evocato per l’opera degli ausiliari del giudice; non sussiste la denunciata irragionevolezza né la lesione della libertà di iniziativa economica e del principio di proporzionalità eurounitario.

Il principio

La garanzia della retribuzione proporzionata di cui all’art. 36 Cost. non si applica all’opera degli ausiliari del giudice, e la fissazione di un criterio legale di liquidazione del loro compenso rientra nella discrezionalità del legislatore, senza ledere uguaglianza, libertà d’impresa o buon andamento.

Domande e risposte

Chi è l’esperto stimatore?

È l’ausiliario nominato dal giudice dell’esecuzione per stimare il valore dell’immobile messo in vendita forzata.

Perché l’art. 36 Cost. non vale per lui?

Perché quella garanzia presuppone un rapporto tra prestazione e retribuzione tipico del lavoro subordinato o professionale continuativo, che non ricorre nell’opera occasionale dell’ausiliario del giudice.

Cosa cambia per i professionisti dopo questa sentenza?

Il criterio legale di calcolo del compenso resta valido: la Corte ne ha confermato la legittimità costituzionale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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