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La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate dalla Regione siciliana contro gli artt. 46 e 47 del d.l. n. 66 del 2014, riservando ad altre pronunce le restanti questioni.
Di cosa si tratta
Il decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review) conteneva misure di riduzione della spesa per beni e servizi e di razionalizzazione, tra cui gli artt. 46 e 47. La Regione siciliana le ha impugnate ritenendole lesive della propria autonomia finanziaria garantita dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione siciliana ha impugnato in via principale gli artt. 46, commi 1, 2 e 3, e 47, commi da 1 a 7, del d.l. n. 66 del 2014, in riferimento all’art. 36 dello Statuto regionale, all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (norme di attuazione in materia finanziaria) e agli artt. 81, ultimo comma, e 119 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili diverse questioni (tra cui quelle sull’art. 46, commi 1 e 2, e sull’art. 47) per i profili statutari e finanziari indicati, e ha dichiarato non fondate altre questioni sull’art. 46, riservando a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni promosse con il ricorso.
Il principio
Le misure statali di contenimento della spesa pubblica non ledono di per sé l’autonomia finanziaria della Regione a statuto speciale quando non sottraggono risorse in misura tale da impedire lo svolgimento delle funzioni regionali; la Regione che lamenta la lesione deve indicare con precisione i parametri e dimostrarne la violazione, pena l’inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa prevedevano le norme impugnate?
Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica contenute negli artt. 46 e 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review).
Perché alcune questioni sono inammissibili?
Per difetti nella prospettazione delle censure riferite ai parametri statutari e finanziari invocati dalla Regione siciliana.
Cosa significa «riservata a separate pronunce»?
Che la Corte ha deciso solo una parte delle questioni del ricorso, rinviando ad altre decisioni l’esame delle restanti.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — principio dell’equilibrio di bilancio, parametro invocato
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali, parametro evocato
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