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Con la sentenza n. 9 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Governo contro la legge della Regione Lombardia sul contenimento della nutria, che coinvolgeva le prefetture in un tavolo di coordinamento e disciplinava le modalità di eradicazione.
Di cosa si tratta
La pronuncia riguarda la legge regionale lombarda n. 32 del 2014, che ha modificato la disciplina sul contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor coypus), prevedendo la partecipazione delle prefetture a un tavolo provinciale di coordinamento e regolando gli interventi di eradicazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato due disposizioni della legge regionale: la prima, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, perché coinvolgerebbe organi statali (le prefetture) addossando loro funzioni; la seconda in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettere h) e s), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate entrambe le questioni. Pur ribadendo che le Regioni non possono porre a carico di organi statali compiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge statale, ha ritenuto che le norme censurate non violassero, nel caso concreto, i parametri costituzionali evocati.
Il principio
Le Regioni non possono unilateralmente addossare a organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge statale, neppure attraverso forme di collaborazione e coordinamento; tuttavia tale principio va verificato in concreto alla luce dell’effettiva portata della norma regionale.
Domande e risposte
Cosa disciplinava la legge regionale impugnata?
Il contenimento e l’eradicazione della nutria, con un tavolo provinciale di coordinamento al quale partecipavano anche le prefetture.
Perché il Governo l’aveva impugnata?
Perché riteneva che la Regione addossasse unilateralmente funzioni a organi statali, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.
Come si è conclusa la causa?
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, salvando la legge regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro evocato sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa dello Stato e delle competenze esclusive statali
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