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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 34 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate su una misura nazionale di contrasto alla povertà, per il modo in cui il giudice rimettente aveva formulato il dubbio di costituzionalità.

Di cosa si tratta

Le misure nazionali di contrasto alla povertà subordinano spesso l’accesso al beneficio a requisiti di residenza o di permanenza sul territorio. Un giudice ha dubitato che tali condizioni fossero compatibili con il principio di uguaglianza e con la tutela della famiglia e del lavoro. Quando però la Corte riceve una questione di legittimità, prima di valutare nel merito verifica che il giudice abbia individuato con precisione la norma censurata, abbia spiegato perché quella norma si applichi al caso da decidere (la cosiddetta rilevanza) e abbia argomentato in modo non contraddittorio il contrasto con la Costituzione. Se questi presupposti mancano, la questione è dichiarata inammissibile e la Corte non si pronuncia sul contenuto. È ciò che è avvenuto in questo caso, in cui i difetti di impostazione del rimettente hanno impedito l’esame nel merito.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnate disposizioni del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (misura nazionale di contrasto alla povertà), in riferimento agli artt. 3, 31, 36 e 38 della Costituzione, con riguardo ai requisiti per l’accesso al beneficio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, ritenendo i dubbi di costituzionalità mal posti o carenti sotto il profilo della motivazione e della rilevanza, senza quindi esaminare il merito.

Il principio

La questione di legittimità deve essere formulata in modo preciso e rilevante per il giudizio in corso; un dubbio generico, contraddittorio o non correttamente argomentato non consente alla Corte di pronunciarsi e va dichiarato inammissibile.

Domande e risposte

Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

Significa che la questione è così mal posta da poter essere respinta in via preliminare, senza neppure un esame approfondito del merito.

La Corte ha detto che il requisito di residenza è legittimo?

No. Non si è pronunciata sul contenuto: ha solo rilevato i difetti dell’atto con cui la questione era stata sollevata.

Il giudice può riproporre la questione?

In linea di principio sì, se la solleva correttamente, individuando con chiarezza la norma, la rilevanza per il caso e i parametri costituzionali violati.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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