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Con la sentenza n. 33 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario in tema di ergastolo ostativo, ma ha rivolto al legislatore un chiaro invito a riformare la disciplina della liberazione condizionale per i condannati che non collaborano con la giustizia.
Di cosa si tratta
L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario prevede che, per alcuni reati gravissimi (tra cui quelli di stampo mafioso), l’accesso ai benefici penitenziari sia precluso al condannato che non collabori con la giustizia. Il cosiddetto «ergastolo ostativo» significa che chi non collabora non può di regola accedere alla liberazione condizionale, restando teoricamente in carcere a vita. La questione tocca un nodo delicato: bilanciare la finalità rieducativa della pena e la dignità della persona con le esigenze di contrasto alla criminalità organizzata. La Corte aveva già segnalato la fragilità del meccanismo: equiparare la mancata collaborazione a una pericolosità sociale presunta in modo assoluto rischia di violare la Costituzione. Con questa decisione la Corte sceglie però di non intervenire subito con una sentenza di accoglimento, lasciando al Parlamento il compito di riscrivere la norma.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui preclude la liberazione condizionale al condannato all’ergastolo per reati ostativi che non collabori con la giustizia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, ritenendo che un intervento immediato avrebbe richiesto scelte discrezionali riservate al legislatore. Ha tuttavia indicato i principi a cui la futura riforma dovrà attenersi, sollecitando il Parlamento a modificare la disciplina entro un termine.
Il principio
La preclusione assoluta dei benefici per chi non collabora è in tensione con la funzione rieducativa della pena e con il principio di uguaglianza: la mancata collaborazione non può valere come prova automatica di perdurante pericolosità. Spetta però al legislatore ridisegnare il punto di equilibrio.
Domande e risposte
Che cos’è l’ergastolo ostativo?
È l’ergastolo che, per certi reati gravi, impedisce di accedere ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale finché il condannato non collabora con la giustizia.
La Corte ha abolito l’ergastolo ostativo?
No. Ha dichiarato inammissibili le questioni e non ha cancellato la norma, ma ha chiesto al legislatore di riformarla per renderla conforme alla Costituzione.
Perché la Corte non ha deciso direttamente?
Perché riscrivere la disciplina implica scelte discrezionali (quali condizioni, quali verifiche) che spettano al Parlamento e non alla Corte.
Norme collegate
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.