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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 55 della legge sulle locazioni: per ottenere la sanatoria giudiziale dello sfratto il conduttore deve pagare, entro il termine di grazia, tutto il dovuto, comprese le spese processuali. Le altre questioni sono state dichiarate inammissibili.

Di cosa si tratta

Nei procedimenti di sfratto per morosità il giudice può concedere al conduttore un termine di grazia per sanare il debito e conservare la casa. Il caso nasceva da inquilini che avevano pagato canoni e oneri, ma non le spese processuali: il Tribunale di Modena dubitava che negare per questo la sanatoria fosse costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Modena ha impugnato l’art. 55, quinto comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione, e — con una seconda ordinanza — gli artt. 660, sesto comma, e 663 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., lamentando l’asimmetria difensiva dell’intimato comparso senza avvocato.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi. Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’art. 55 (artt. 2, 3 e 111 Cost.), richiamando la propria sentenza n. 79 del 2020, e ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 660 e 663 cod. proc. civ. per insufficiente e perplessa motivazione sulla rilevanza, dato che erano state sollevate solo all’udienza di verifica della sanatoria.

Il principio

Rientra nella discrezionalità del legislatore modellare gli istituti processuali a carattere speciale ed eccezionale: includere le spese processuali nell’importo da pagare entro il termine di grazia è frutto di un bilanciamento ragionevole tra le posizioni di conduttore e locatore. Il pagamento deve essere tempestivo e integrale.

Domande e risposte

Il conduttore può pagare solo canoni e oneri ed evitare lo sfratto?

No. Secondo la Corte, perché operi la sanatoria del termine di grazia il pagamento deve essere integrale e comprendere anche le spese processuali fissate dal giudice.

Perché le questioni sono state ritenute infondate?

Perché includere le spese nell’importo da versare è una scelta ragionevole del legislatore nel bilanciamento tra le parti, già ritenuta legittima con la sentenza n. 79 del 2020.

Cosa significa che le altre questioni sono inammissibili?

Significa che la Corte non le ha esaminate nel merito: l’ordinanza del giudice non aveva motivato adeguatamente perché una decisione della Corte sarebbe stata rilevante in quella fase avanzata del processo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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