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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili e manifestamente infondate le questioni sollevate da vari Giudici di pace sull’art. 126, comma 7, del Codice della strada, che prevede il fermo del veicolo per chi guida con patente scaduta, ritenendo che la scelta sanzionatoria rientri nella discrezionalità del legislatore.

Di cosa si tratta

Diversi Giudici di pace (Trento, Bologna, Legnago, Pistoia) avevano sollevato dubbi di costituzionalità sulla norma del Codice della strada che equipara, quanto alla sanzione accessoria del fermo del veicolo, chi guida senza patente e chi guida con patente scaduta. Secondo i rimettenti, la condotta di chi si limita a non rinnovare un documento formale sarebbe meno grave di chi non ha mai conseguito la patente, e la parità di trattamento sanzionatorio sarebbe irragionevole.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 507/1999, e gli artt. 214, commi 2 e 6, dello stesso decreto. I parametri evocati erano gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. I rimettenti erano più Giudici di pace di Trento, Bologna, Legnago e Pistoia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative all’art. 126, comma 7, sollevate dai Giudici di pace di Trento e Pistoia (per difetto di motivazione o rinvio per relationem a questione già decisa), nonché le questioni sull’art. 214, commi 2 e 6, sollevate dal Giudice di pace di Bologna (per irrilevanza nel giudizio a quo). Ha dichiarato invece manifestamente infondate le questioni sull’art. 126, comma 7, sollevate dai Giudici di pace di Bologna e Legnago, ribadendo che il legislatore non è tenuto a scelte obbligate nelle sanzioni per illeciti amministrativi e che i trattamenti sanzionatori complessivi per le diverse fattispecie presentano differenze rilevanti.

Il principio

Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella determinazione delle sanzioni per illeciti amministrativi; non è costituzionalmente imposto che condotte di diversa gravità ricevano necessariamente sanzioni accessorie differenziate, purché il sistema sanzionatorio complessivo non risulti manifestamente irragionevole.

Domande e risposte

Guidare con patente scaduta è uguale a guidare senza patente?

Sul piano della violazione formale del Codice della strada le due condotte sono distinte (artt. 116 e 126), ma la norma impugnata prevede la stessa sanzione accessoria del fermo del veicolo per entrambe. La Corte ha ritenuto che questa scelta del legislatore non fosse manifestamente irragionevole.

Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili?

Le ordinanze di rimessione di Trento e Pistoia erano prive di adeguata motivazione sulla rilevanza o si limitavano a richiamare per relationem questioni già decise; quelle di Bologna sull’art. 214 erano irrilevanti perché il giudice aveva già sospeso il provvedimento opposto.

Cosa prevede l’art. 214, commi 2 e 6, del Codice della strada?

Il comma 2 disciplina il fermo amministrativo del veicolo come sanzione accessoria; il comma 6 stabilisce che la restituzione del veicolo sottoposto a fermo non può avvenire prima della definizione del giudizio di opposizione. I Giudici di pace lamentavano che ciò comprimesse il diritto di difesa, ma la questione è stata ritenuta irrilevante.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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