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La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 458, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui il termine per richiedere il giudizio abbreviato decorreva dalla sola notificazione del decreto di giudizio immediato all’imputato. Il termine deve invece decorrere dall’ultima notificazione, sia essa quella del decreto all’imputato o quella dell’avviso al difensore della data del giudizio, per garantire l’effettivo esercizio del diritto di difesa tecnica.
Di cosa si tratta
Nel giudizio immediato, il giudice per le indagini preliminari dispone il dibattimento senza udienza preliminare. L’art. 458, comma 1, c.p.p. concedeva all’imputato sette giorni dalla notificazione del decreto per chiedere il giudizio abbreviato (poi portati a quindici dalla legge n. 63 del 2001). Accadeva però che il difensore ricevesse l’avviso della data del giudizio solo dopo la scadenza di tale termine, rendendo materialmente impossibile la scelta difensiva consapevole. Quattro tribunali (Latina, Busto Arsizio, Savona, Bergamo) hanno sollevato la questione.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Latina, Busto Arsizio, Savona e Bergamo hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 458, comma 1, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 secondo comma e 111 terzo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il termine per richiedere il giudizio abbreviato decorra dall’ultima delle notificazioni — del decreto all’imputato o dell’avviso al difensore. La questione era particolarmente grave per gli imputati detenuti, con minori possibilità di contatto con il difensore.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 458, comma 1, c.p.p. La disciplina censurata era strutturata in modo tale che il termine poteva scadere prima ancora che il difensore ricevesse l’avviso della data del giudizio immediato, rendendo impossibile l’assistenza tecnico-giuridica nella scelta del rito. Questa scelta, dopo la legge n. 479 del 1999, richiede valutazioni altamente tecniche (analisi del fascicolo, valutazione della strategia difensiva, richiesta eventuale di integrazione probatoria) che esigono necessariamente l’apporto del difensore.
Il principio
Il termine per proporre richiesta di giudizio abbreviato nel procedimento a giudizio immediato deve decorrere dall’ultima delle notificazioni effettuate all’imputato (del decreto) o al difensore (dell’avviso della data del giudizio), in modo da garantire all’imputato l’effettivo esercizio della difesa tecnica prima della scadenza del termine a pena di decadenza.
Domande e risposte
Da quando decorre ora il termine per chiedere il giudizio abbreviato nel giudizio immediato?
Per effetto della declaratoria di incostituzionalità, il termine decorre dall’ultima notificazione: o dalla notifica del decreto di giudizio immediato all’imputato, o dalla notifica al difensore dell’avviso della data fissata per il giudizio, a seconda di quale sia successiva.
Perché la scelta del rito abbreviato richiede necessariamente il coinvolgimento del difensore?
Perché, dopo la riforma del 1999, la scelta implica l’esame del fascicolo delle indagini preliminari, la valutazione sull’opportunità di richiedere un’integrazione probatoria condizionata, la conoscenza degli effetti sanzionatori del rito e la comprensione dei poteri istruttori del giudice. Si tratta di attività squisitamente tecnico-giuridiche che solo il difensore può svolgere.
La questione era già stata esaminata in precedenza dalla Corte?
Non nei medesimi termini. Le precedenti pronunce (sentenza n. 122 del 1997, ordinanze nn. 36 del 1994, 335 e 225 del 1991, 588 del 1990) si collocavano in un quadro normativo diverso, nel quale la scelta del rito non era connotata dalla attuale complessità tecnica introdotta dalla legge n. 479 del 1999.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa tecnica, parametro fondante la declaratoria di incostituzionalità
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e diritto a disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità di trattamento rispetto a imputati in altri riti dove il termine decorre in modo diverso
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