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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sugli artt. 137 e 151 della legge notarile del 1913, sollevate dai Tribunali di Savona e Novara in relazione alle sanzioni pecuniarie disciplinari ritenute insufficienti. La determinazione dell’entità delle sanzioni è scelta riservata al legislatore.
Di cosa si tratta
I Tribunali di Savona e Novara, nell’ambito di procedimenti disciplinari nei confronti di notai, avevano contestato che le sanzioni pecuniarie previste dalla legge notarile del 1913 (legge 89/1913) fossero troppo basse, prive di efficacia deterrente. I giudici rimettenti ritenevano che questa inadeguatezza violasse i principi di eguaglianza, imparzialità della pubblica amministrazione e doveri dei pubblici ufficiali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Savona ha impugnato l’art. 137 della l. 89/1913, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione; il Tribunale di Novara ha impugnato gli artt. 137 e 151 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., lamentando che le sanzioni pecuniarie fossero esigue al punto da non svolgere alcuna funzione repressiva o deterrente.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza di tutte le questioni. La scelta del legislatore di quantificare le sanzioni disciplinari in un certo modo rientra nella sua discrezionalità. Non è irragionevole né contraria ai principi di buon andamento o di imparzialità il fatto che le sanzioni pecuniarie siano modeste, giacché il sistema disciplinare notarile prevede anche la sospensione e la destituzione.
Il principio
La determinazione dell’entità delle sanzioni disciplinari per i pubblici ufficiali, come i notai, rientra nella discrezionalità del legislatore. Il fatto che esse siano ritenute scarsamente deterrenti non è di per sé sufficiente a integrale una violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, salvo il caso di manifesta irragionevolezza.
Domande e risposte
Quali sanzioni disciplinari prevede la legge notarile del 1913?
La legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile) prevede un sistema graduale di sanzioni che va dall’avvertimento, alla censura, alle sanzioni pecuniarie, fino alla sospensione e alla destituzione. Le sanzioni pecuniarie oggetto della questione erano quelle degli artt. 137 e 151.
Cosa censuravano i giudici rimettenti?
Che i massimi edittali delle sanzioni pecuniarie erano tanto bassi da essere privi di qualsiasi efficacia repressiva o deterrente, con conseguente violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e dei doveri dei pubblici ufficiali (artt. 54 e 97 Cost.).
Perché la Corte non ha accolto le censure?
Perché la quantificazione delle sanzioni disciplinari è una scelta di politica legislativa riservata al Parlamento. La Corte non può sostituirsi al legislatore nell’individuare il livello ottimale delle sanzioni, a meno che la scelta non sia manifestamente irragionevole, il che non era nel caso di specie.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
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