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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 14, comma 1, del d.lgs. 286/1998 (trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea), perché il rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano aveva impugnato l’art. 14, comma 1, del Testo unico immigrazione, che disciplina il trattenimento dello straniero in appositi centri in attesa dell’esecuzione dell’espulsione. Il rimettente lamentava la violazione dell’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, che tutela la libertà personale e ne impone il controllo giudiziario.
La questione di legittimità costituzionale
Con tre ordinanze del gennaio 2002, il Tribunale di Milano (in composizione monocratica) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento all’art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte relativa alle garanzie giurisdizionali sul trattenimento nei CPT.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Le ordinanze di rimessione non soddisfacevano i requisiti minimi di motivazione richiesti: il giudice a quo non aveva illustrato con sufficiente chiarezza in che modo la disposizione impugnata fosse rilevante nel caso concreto e non aveva adeguatamente argomentato la non manifesta infondatezza.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve contenere una motivazione adeguata sia sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo sia sulla non manifesta infondatezza. La mancanza di questa doppia motivazione determina la manifesta inammissibilità della questione, indipendentemente dal merito costituzionale del problema.
Domande e risposte
Che cos’è il trattenimento nei CPT previsto dall’art. 14 d.lgs. 286/1998?
I Centri di Permanenza Temporanea (oggi CPR) sono strutture in cui lo straniero irregolare può essere trattenuto in attesa dell’esecuzione dell’espulsione, quando questa non è immediatamente eseguibile. Il trattenimento è disposto dal questore e convalidato dal giudice di pace.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché il giudice rimettente non aveva spiegato in modo sufficiente come la norma impugnata fosse rilevante nel caso concreto, né aveva argomentato adeguatamente i profili di incostituzionalità che intendeva sottoporre alla Corte.
Cosa distingue l’inammissibilità dall’infondatezza?
L’inammissibilità riguarda difetti formali o processuali della questione (mancata motivazione, irrilevanza), mentre l’infondatezza è un giudizio di merito che attesta la compatibilità della norma con la Costituzione. Solo con il rigetto nel merito si forma un precedente sulla costituzionalità della norma.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — Libertà personale e garanzie giurisdizionali
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