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La Corte costituzionale restituisce gli atti ai giudici rimettenti perché rivalutino la rilevanza delle questioni sollevate sull’art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, relativo alle modalità di esecuzione dell’espulsione dello straniero mediante accompagnamento alla frontiera, alla luce di una sopravvenuta modifica normativa.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano e il Tribunale di Vicenza avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 13 del Testo unico immigrazione (d.lgs. 286/1998), lamentando che l’accompagnamento immediato alla frontiera del cittadino straniero non fosse sottoposto a un controllo dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo è intervenuta una modifica legislativa che ha introdotto il controllo da parte del giudice di pace. La Corte restituisce gli atti ai remittenti per una nuova valutazione.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Milano e di Vicenza avevano impugnato l’art. 13, commi 4, 5, 6 e 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevedeva il controllo dell’autorità giudiziaria sul provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Il parametro era l’art. 13, terzo comma, della Costituzione, che impone la convalida giudiziaria delle misure restrittive della libertà personale.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus. La ragione è che nelle more del giudizio è entrata in vigore una nuova disciplina che ha modificato il regime dell’accompagnamento coattivo, introducendo il controllo giurisdizionale del giudice di pace, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle questioni originarie.
Il principio
Quando nelle more del giudizio costituzionale interviene una modifica normativa che incide direttamente sull’oggetto della questione sollevata, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
Che cosa prevede l’art. 13 della Costituzione sull’accompagnamento alla frontiera?
L’art. 13, terzo comma, Cost. stabilisce che ogni atto restrittivo della libertà personale adottato dall’autorità di pubblica sicurezza deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria entro quarantotto ore; in mancanza, la misura è revocata.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché il legislatore era intervenuto nel frattempo modificando la norma impugnata, introducendo il controllo giurisdizionale richiesto dai remittenti. Il giudice ordinario deve quindi rivalutare se la questione sia ancora rilevante nel caso concreto.
Cosa succede al procedimento principale dopo la restituzione degli atti?
Il giudice rimettente deve decidere se la nuova disciplina rende la questione irrilevante (e quindi non sollevarla di nuovo) oppure se permangono profili di incostituzionalità che giustificano un nuovo rinvio alla Corte.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — Libertà personale e convalida giudiziaria delle misure restrittive
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