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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Sondrio sull’art. 12, comma 5, della legge regionale lombarda n. 11/2001 in materia di sanzioni per esposizione a campi elettromagnetici. La norma regionale censurata si limita a richiamare la normativa statale senza un autonomo contenuto precettivo e, soprattutto, non è la norma su cui si fonda l’ordinanza comunale impugnata nel giudizio a quo.

Di cosa si tratta

Radio Radicale gestisce un impianto radiofonico in Lombardia. Il Comune di Piateda emette un’ordinanza-ingiunzione per violazione della legge n. 36/2001 (legge quadro sui campi elettromagnetici). Radio Radicale si oppone, sostenendo che la Regione Lombardia avrebbe invaso la competenza statale nel fissare le sanzioni. Il Tribunale di Sondrio solleva questione di legittimità sull’art. 12, comma 5, della legge regionale n. 11/2001.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Sondrio dubita che l’art. 12, comma 5, della legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11, violi l’art. 117 della Costituzione, in quanto la fissazione delle sanzioni per il superamento dei limiti di esposizione a campi elettromagnetici competerebbe allo Stato. Giudice rimettente: Tribunale di Sondrio, ordinanza del 24 luglio 2004.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. L’ordinanza comunale era fondata sull’art. 15 della legge statale n. 36/2001, non sulla norma regionale censurata. Inoltre, l’art. 12, comma 5, della legge regionale si limita a richiamare la normativa statale e non ha un autonomo contenuto precettivo, sicché non sussiste un problema di sovrapposizione tra le due normative.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza quando la norma impugnata non è quella posta a fondamento del provvedimento oggetto del giudizio principale e il giudice non è chiamato a farne diretta applicazione. Così deciso il 28 novembre 2005, depositata il 2 dicembre 2005.

Domande e risposte

Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?

Perché il presupposto della rilevanza mancava: l’ordinanza impugnata nel giudizio civile era fondata sulla legge statale n. 36/2001, non sulla norma regionale censurata, e il Tribunale non era chiamato ad applicare direttamente quest’ultima.

Cosa significa che una norma «non ha un autonomo contenuto precettivo»?

Significa che la norma si limita a rinviare ad altra fonte senza aggiungere una disciplina propria. In questo caso la legge regionale richiamava la legge quadro statale, senza stabilire sanzioni proprie diverse da quelle statali.

La Regione Lombardia poteva fissare sanzioni autonome per i campi elettromagnetici?

La questione è rimasta senza risposta di merito. Il Tribunale sosteneva di no (spetterebbe allo Stato ex art. 117 Cost.), ma la Corte non è entrata nel merito per mancanza di rilevanza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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