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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Lanusei sull’art. 2751-bis, n. 1, c.c. La richiesta di estendere il privilegio generale sui mobili al credito risarcitorio del lavoratore che si sia dimesso per grave inadempimento del datore non era sufficientemente determinata, con petitum additivo generico e fattispecie mal definita.
Di cosa si tratta
Una lavoratrice si era dimessa da una società cooperativa (poi fallita) perché il datore non pagava le retribuzioni. Aveva quindi chiesto di insinuarsi al passivo fallimentare con credito privilegiato per il risarcimento del danno conseguente alle proprie dimissioni per giusta causa (recesso ex art. 2119 c.c. per inadempimento del datore). L’art. 2751-bis, n. 1, c.c. attribuisce il privilegio al credito per le retribuzioni e per alcune indennità da licenziamento, ma non espressamente al risarcimento spettante al lavoratore che si sia dimesso per inadempimento del datore. Il Tribunale di Lanusei aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto al lavoratore licenziato.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 2751-bis, n. 1, c.c., nella parte in cui non accorda il privilegio al credito risarcitorio del lavoratore per recesso da contratto di formazione e lavoro per inadempimento del datore. Parametri: artt. 3 e 35 della Costituzione. Giudice rimettente: Tribunale di Lanusei.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Pur riconoscendo che è possibile sindacare la mancata inclusione, in una norma attributiva di privilegio, di fattispecie omogenee a quella già coperta, il petitum additivo prospettato era generico: il rimettente non aveva chiarito la natura del danno da liquidare, non aveva specificato a quali tipologie contrattuali avrebbe dovuto estendersi il privilegio e aveva usato la formula «qualsiasi cessazione patologica del rapporto» senza motivazione sufficiente. La Corte non può emettere sentenze additive dai contenuti indeterminati.
Il principio
La Corte costituzionale può ampliare in via additiva i crediti assistiti da privilegio, quando la fattispecie esclusa sia omogenea a quella inclusa, ma il petitum additivo deve essere determinato e specifico. Una richiesta generica di estendere il privilegio a «qualsiasi cessazione patologica del rapporto» senza precisare natura del credito e tipologie contrattuali è inammissibile.
Domande e risposte
Il credito risarcitorio del lavoratore che si dimette per inadempimento del datore ha lo stesso rango del credito retributivo?
Non necessariamente. L’art. 2751-bis, n. 1, c.c. attribuisce il privilegio alle retribuzioni e a specifiche indennità connesse alla cessazione del rapporto. L’estensione al credito risarcitorio da dimissioni per giusta causa richiederebbe un intervento legislativo o una sentenza additiva della Corte, che però presuppone un petitum ben determinato.
Perché la Corte distingue tra estensione ammissibile e ampliamento generico del privilegio?
Perché il riconoscimento di privilegi incide sull’ordine delle cause di prelazione e quindi su interessi di terzi creditori. Richiede scelte discrezionali del legislatore sui criteri economici e di politica del credito. La Corte può intervenire solo quando l’estensione necessaria è puntualmente identificabile, non quando comporta costruire un autonomo e vago «modulo normativo» supplementare.
Qual era il contratto di formazione e lavoro della lavoratrice?
Il contratto di formazione e lavoro era una tipologia contrattuale allora vigente (poi abrogata), con finalità formative e incentivi datoriali. La natura particolare del contratto era rilevante per determinare l’esatta natura del credito risarcitorio, ma il rimettente non aveva chiarito questo aspetto, contribuendo all’indeterminatezza del petitum.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e uguaglianza, parametro della questione
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro, parametro della questione
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