Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Veneto che introduceva un istituto di «regolarizzazione» degli illeciti amministrativi per evitare o ridurre le sanzioni. Conta perché ribadisce che la disciplina generale delle sanzioni amministrative rientra nell’ordinamento civile e penale, riservato allo Stato.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva creato un meccanismo per cui chi commetteva una violazione punita con sanzione amministrativa poteva «regolarizzare» la propria posizione, rimuovendone gli effetti, ed evitare così la sanzione. Lo Stato ha contestato questa scelta, perché incideva su una materia che spetta al legislatore statale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25, che introduceva l’istituto della regolarizzazione degli adempimenti nell’ambito dei procedimenti sanzionatori amministrativi, lamentando, tra l’altro, il contrasto con la disciplina generale statale (legge n. 689 del 1981) e con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate e, in via consequenziale, di numerose altre disposizioni della stessa legge regionale. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibile la censura riferita al contrasto con la legge n. 689 del 1981 come parametro autonomo, e non fondate le questioni riferite agli artt. 3 e 97 Cost.
Il principio
La disciplina generale delle sanzioni amministrative — compresa la possibilità di estinguere o ridurre l’illecito mediante regolarizzazione — appartiene a un nucleo riservato al legislatore statale: la Regione che vi interviene introducendo un proprio istituto premiale eccede dalle proprie competenze, con conseguente illegittimità anche delle disposizioni collegate.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva la legge veneta dichiarata incostituzionale?
Introduceva l’istituto della «regolarizzazione»: chi commetteva un illecito amministrativo poteva sanare la propria posizione rimuovendone gli effetti, evitando o riducendo la sanzione.
Perché la Corte l’ha annullata?
Perché la disciplina generale delle sanzioni amministrative rientra in una materia riservata allo Stato, sicché la Regione non poteva introdurre un proprio istituto premiale; sono cadute anche le disposizioni collegate, in via consequenziale.
Tutte le censure dello Stato sono state accolte?
No. La Corte ha annullato le norme per eccesso di competenza, ma ha dichiarato manifestamente inammissibile la censura basata sulla violazione della legge n. 689 del 1981 e non fondate quelle riferite agli artt. 3 e 97 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato come parametro di ragionevolezza ed eguaglianza, ma la relativa censura è stata dichiarata non fondata.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, invocato dal ricorrente: la censura è stata dichiarata non fondata.
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