Testo dell'articoloIn aggiornamento

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La Corte costituzionale ha respinto le censure dello Stato contro la legge della Regione Toscana sul contenimento degli ungulati (cinghiali e simili) nelle aree urbane e sulle funzioni della polizia provinciale. Conta perché conferma gli spazi della legislazione regionale in materia di gestione della fauna selvatica.

Di cosa si tratta

La Regione Toscana aveva approvato norme per rafforzare la polizia provinciale e contenere gli ungulati nelle aree urbane, dove cinghiali e altri animali creano problemi di sicurezza. Lo Stato riteneva che alcune di queste regole invadessero la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e di ordine pubblico.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 3, comma 3, della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema), in relazione alla legge statale sulla fauna selvatica (l. n. 157 del 1992), e, per il secondo periodo, all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (ordine pubblico e sicurezza).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni: la disciplina regionale sul contenimento degli ungulati e sulle funzioni della polizia provinciale è stata ritenuta compatibile con la competenza statale sulla tutela della fauna e con quella in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Il principio

La Regione può disciplinare il contenimento della fauna selvatica nelle aree urbane e le relative funzioni di vigilanza senza invadere la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s) né quella sull’ordine pubblico (lettera h), purché rispetti gli standard fissati dalla legge statale sulla fauna selvatica.

Domande e risposte

Che cosa ha deciso la Corte sulla legge toscana sugli ungulati?

Ha dichiarato non fondate le censure dello Stato: la disciplina regionale sul contenimento degli ungulati nelle aree urbane e sulle funzioni della polizia provinciale è stata ritenuta legittima.

Quale parametro costituzionale era stato invocato?

L’art. 117, secondo comma, lettere s) e h), Cost., relativi rispettivamente alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e all’ordine pubblico e sicurezza, in relazione alla legge statale n. 157 del 1992 sulla fauna selvatica.

La Regione può quindi regolare il contenimento dei cinghiali in città?

Sì, entro i limiti fissati dalla legge statale sulla fauna selvatica: la Corte ha ritenuto che la disciplina toscana non invadesse le competenze esclusive dello Stato.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale