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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di disposizioni della Regione Friuli-Venezia Giulia che subordinavano alcuni benefici a un requisito di residenza pluriennale, con una corsia preferenziale per i «corregionali» rimpatriati. Conta perché ribadisce i limiti che incontrano le Regioni quando legano le prestazioni alla residenza prolungata.
Di cosa si tratta
Le Regioni a volte richiedono molti anni di residenza sul territorio per accedere a contributi o benefici. La Corte verifica se questi requisiti sono ragionevoli o se finiscono per discriminare ingiustamente chi si è trasferito da poco, in violazione dell’uguaglianza. Qui era in gioco una legge di assestamento del bilancio del Friuli-Venezia Giulia.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più disposizioni dell’art. 9 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento di bilancio), tra cui il requisito di residenza «da almeno cinque anni continuativi» e una previsione di favore per i corregionali rimpatriati, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3 e 118, quarto comma, della Costituzione e all’art. 32 Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del requisito quinquennale di residenza continuativa e della previsione collegata sui corregionali rimpatriati (art. 9, comma 51, lettera b) e dell’art. 9, comma 67. Ha dichiarato inammissibile la questione sul comma 67 riferita all’art. 32 Cost. e cessata la materia del contendere sul comma 36.
Il principio
Il requisito di una residenza protratta nel tempo come condizione per accedere a benefici regionali è costituzionalmente illegittimo quando non presenta una ragionevole correlazione con la funzione del beneficio e finisce per discriminare irragionevolmente chi risiede da meno tempo, in contrasto con il principio di uguaglianza.
Domande e risposte
Che cosa ha annullato la Corte nella legge friulana?
Ha annullato il requisito di residenza «da almeno cinque anni continuativi» con la corsia preferenziale per i corregionali rimpatriati e un’altra disposizione collegata (art. 9, comma 67) della legge di assestamento di bilancio.
Perché un requisito di residenza pluriennale può essere incostituzionale?
Perché se non ha una ragionevole correlazione con la finalità del beneficio finisce per discriminare ingiustamente chi risiede da meno tempo, in violazione dell’art. 3 Cost.
Tutte le censure sono state accolte?
No. Una questione (sul comma 67, riferita all’art. 32 Cost.) è stata dichiarata inammissibile e su un’altra (comma 36) è stata dichiarata cessata la materia del contendere.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato dal requisito di residenza prolungata privo di ragionevole correlazione con il beneficio.
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà e leale collaborazione, invocato dal ricorrente come parametro insieme all’art. 3.
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