Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 in materia di sanzioni per l’impiego di lavoratori irregolari. La norma è illegittima nella parte in cui non ammette la prova che il rapporto di lavoro abbia avuto inizio in una data diversa dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata accertata la violazione.

Di cosa si tratta

Commissioni tributarie di Perugia e Bologna avevano sollevato questione di legittimità sull’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12 (convertito in legge n. 73/2002), che sanziona l’impiego di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria con una sanzione dal 200% al 400% del costo del lavoro, calcolato “per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione”.

La questione di legittimità costituzionale

I rimettenti denunciavano la violazione degli artt. 3 e 24 Cost.: la norma avrebbe introdotto una presunzione assoluta che fa risalire al 1° gennaio il rapporto di lavoro irregolare, senza consentire la prova contraria. Ciò equipara situazioni diverse (chi è scoperto a gennaio rispetto a chi è scoperto a dicembre) e comprime il diritto di difesa.

La decisione della Corte

La Corte accoglie parzialmente la questione. La norma è incostituzionale nella parte in cui non ammette la prova che il rapporto di lavoro sia iniziato in data diversa dal 1° gennaio dell’anno di accertamento: una presunzione assoluta sul periodo lavorativo viola sia il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) sia il diritto di difesa (art. 24 Cost.), poiché non è consentito dimostrare la minore durata effettiva dell’irregolarità, dalla quale dipende la misura della sanzione.

Il principio

Una norma sanzionatoria che fissa l’entità della sanzione sulla base di una presunzione assoluta — facendo decorrere il periodo di irregolarità dal 1° gennaio indipendentemente dall’inizio effettivo del rapporto di lavoro — viola l’art. 3 Cost. per irragionevolezza e l’art. 24 Cost. per violazione del diritto di prova, nella misura in cui non ammette la dimostrazione contraria.

Domande e risposte

In che cosa consisteva la presunzione assoluta dichiarata incostituzionale?

La norma calcolava la sanzione moltiplicando il costo giornaliero del lavoro per il numero di giorni compresi tra il 1° gennaio e la data dell’accertamento, assumendo irrefutabilmente che il lavoratore irregolare fosse stato impiegato dall’inizio dell’anno. Non era possibile dimostrare che l’assunzione irregolare era avvenuta, ad esempio, solo un mese prima.

Qual è l’effetto pratico della sentenza per i datori di lavoro?

Dopo la sentenza, il datore di lavoro colpito dalla sanzione può dimostrare che il rapporto di lavoro irregolare è iniziato in una data successiva al 1° gennaio, ottenendo una riduzione proporzionale della sanzione. La sanzione continua ad applicarsi, ma viene parametrata alla durata effettiva dell’irregolarità.

Il reimpiego di lavoratori in nero è sempre sanzionato allo stesso modo?

No. La sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002 si aggiunge alle altre sanzioni già previste dalla normativa sul lavoro. Dopo la pronuncia della Corte, la misura della sanzione deve tener conto del periodo di lavoro irregolare effettivamente accertato, non della finzione giuridica dell’inizio anno.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.