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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Amedeo Matacena nei confronti del magistrato Vincenzo Macrì. Il conflitto è ammissibile: il Tribunale può contestare la delibera di insindacabilità che blocca il giudizio civile per diffamazione.
Di cosa si tratta
Il deputato Amedeo Matacena era stato condannato in sede penale per diffamazione ai danni del magistrato Vincenzo Macrì. In un successivo giudizio civile per la quantificazione del danno, il Tribunale di Reggio Calabria si è trovato di fronte alla delibera con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse da Matacena, invocando l’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale ha sollevato conflitto di attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Reggio Calabria (seconda sezione civile) ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 6 marzo 2003 con cui la Camera aveva dichiarato che le opinioni espresse dall’on. Matacena rientravano nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile: il Tribunale è soggetto legittimato a sollevare conflitto di attribuzione quando una delibera parlamentare di insindacabilità gli impedisce di esercitare la funzione giurisdizionale nel giudizio civile in corso. La Corte verificherà nel merito se le opinioni espresse fossero o meno “funzionalmente connesse” all’esercizio del mandato parlamentare.
Il principio
Il giudice civile è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati quando una delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost. impedisce o condiziona la decisione del giudizio pendente. La dichiarazione di ammissibilità non implica un giudizio sul merito della delibera parlamentare.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?
I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere (civilmente, penalmente o disciplinarmente) delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La norma tutela l’autonomia del mandato parlamentare, ma non copre le dichiarazioni prive di connessione funzionale con l’attività parlamentare.
Perché il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato conflitto nonostante la condanna penale definitiva?
Perché il giudizio civile per il risarcimento del danno da diffamazione è autonomo rispetto al giudizio penale: la delibera parlamentare di insindacabilità, intervenuta dopo la condanna penale, bloccava il giudice civile nell’esercizio della propria funzione giurisdizionale.
Il parlamentare può essere insindacabile anche per dichiarazioni diffamatorie rese fuori dal Parlamento?
Solo se sussiste un nesso funzionale stretto con l’attività parlamentare: le opinioni devono essere sostanzialmente riproduttive di atti parlamentari o comunque connesse all’esercizio del mandato. Lo accerterà la Corte nel merito del conflitto.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare e limiti dell’immunità dei parlamentari
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e accesso alla giurisdizione civile
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