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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al TAR del Lazio per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni, alla luce di sopravvenuti atti legislativi e regolamentari e della sentenza n. 71/2001 che aveva già dichiarato parzialmente illegittima una norma connessa. Il quadro normativo di riferimento per i medici universitari con opzione assistenziale è mutato sostanzialmente dopo la rimessione.

Di cosa si tratta

Il D.Lgs. n. 517/1999, che disciplina i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le università, prevedeva che i medici universitari esercitassero o rinnovassero l’opzione per l’attività assistenziale esclusiva (intramuraria) o extramuraria entro un termine perentorio, e che il silenzio equivalesse a opzione per l’attività esclusiva. Il TAR del Lazio ha sollevato questioni di legittimità su più disposizioni di quel decreto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5, commi da 1 a 11, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione, lamentando che la fissazione di un termine perentorio per l’opzione, senza previa identificazione delle strutture per l’attività intramuraria, fosse irragionevole e lesiva dell’autonomia universitaria e della delega legislativa.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR del Lazio, rilevando che successivamente alle ordinanze di rimessione sono intervenuti il D.Lgs. 517/1999 modificato, il D.P.C.M. sui rapporti tra SSN e università, e soprattutto la sentenza n. 71/2001 della stessa Corte che aveva già dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 15-nonies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992, richiamato dalle norme impugnate. Il rimettente deve rivalutare la rilevanza alla luce di questo mutato quadro normativo.

Il principio

Quando, dopo la rimessione, intervengono modifiche normative o pronunce della stessa Corte che incidono sul quadro di riferimento della questione, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perché verifichi se le questioni siano ancora rilevanti nel giudizio pendente.

Domande e risposte

Chi sono i medici universitari con opzione assistenziale?

Sono docenti e ricercatori delle facoltà di medicina che, in base al D.Lgs. 517/1999, possono scegliere tra svolgere l’attività assistenziale esclusivamente all’interno del servizio sanitario (intramuraria) oppure anche in modo libero-professionale extramurario.

Perché il TAR contestava il termine perentorio per l’opzione?

Secondo i giudici rimettenti, fissare il termine senza aver prima individuato le strutture per l’attività assistenziale intramuraria era irragionevole: non si può scegliere di optare per una modalità senza sapere concretamente dove si svolgerà l’attività.

Cosa cambia con la sentenza n. 71/2001 citata dalla Corte?

Quella pronuncia aveva già dichiarato parzialmente illegittima una norma (art. 15-nonies, comma 2, D.Lgs. 502/1992) espressamente richiamata da quelle impugnate al TAR, modificando così il quadro normativo complessivo in cui si inserivano le questioni sollevate.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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