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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tre disposizioni della riforma del sistema sanitario della Regione Sardegna, per violazione dei limiti delle competenze statutarie e dei principi statali in materia di tutela della salute.

Di cosa si tratta

La Regione Sardegna ha approvato nel 2020 una riforma del proprio sistema sanitario. Il Governo ha impugnato alcune norme ritenendo che superassero le competenze della Regione, in particolare quelle sulla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, che la legge statale vincola all’elenco nazionale degli idonei.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 11, comma 2, 13, comma 1, e 47, comma 9, della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020, n. 24, in riferimento ai limiti statutari (artt. 3 e 4 dello Statuto speciale) e ai principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, dell’art. 13, comma 1, e dell’art. 47, comma 9, della legge regionale sarda n. 24 del 2020.

Il principio

Anche le Regioni a statuto speciale, nell’esercizio della competenza in materia sanitaria, devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in tema di tutela della salute: le norme regionali che li contraddicono sono costituzionalmente illegittime.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte sulla riforma sanitaria sarda?

Ha dichiarato illegittime tre disposizioni (artt. 11, comma 2, 13, comma 1, e 47, comma 9) della legge regionale n. 24 del 2020, perché in contrasto con i principi statali.

Perché la Regione non poteva nominare i direttori generali in quel modo?

Perché la legge statale impone di attingere all’elenco nazionale degli idonei e la Regione, pur a statuto speciale, deve rispettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute.

Cosa prevede l’art. 117, terzo comma, della Costituzione?

Indica le materie di competenza concorrente, tra cui la tutela della salute, nelle quali le Regioni legiferano nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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