Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sulla disciplina dei buoni fruttiferi postali serie «Q/P» e sui rendimenti applicabili, sollevata in un arbitrato tra un risparmiatore e la controparte.
Di cosa si tratta
I buoni fruttiferi postali sono titoli di risparmio molto diffusi. La controversia riguardava i tassi applicabili a determinate serie di buoni e la disciplina che ne aveva modificato i rendimenti. Un arbitro chiamato a decidere la lite dubitava della legittimità costituzionale di tali norme.
La questione di legittimità costituzionale
L’Arbitro unico di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 25-undecies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e dell’art. 31, commi 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47, 77, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla CEDU), oltre che alla normativa europea sugli aiuti di Stato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento alla normativa europea sugli aiuti di Stato e ha dichiarato non fondate le restanti questioni, riferite agli artt. 3, 24, 42, 47, 77, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, Cost.
Il principio
La disciplina che ha definito i rendimenti dei buoni fruttiferi postali, fissando un assetto retributivo dei titoli, rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola i parametri costituzionali sulla tutela del risparmio, della proprietà e del giusto processo.
Domande e risposte
La Corte ha annullato le norme sui buoni fruttiferi postali?
No. Ha dichiarato non fondate le questioni nel merito e inammissibile quella sugli aiuti di Stato, quindi le norme restano in vigore.
Quali diritti dei risparmiatori erano in discussione?
Erano evocati la tutela del risparmio (art. 47), il diritto di proprietà (art. 42) e il diritto di difesa (art. 24), oltre alla ragionevolezza della disciplina.
Cosa significa che una questione è «inammissibile»?
Significa che la Corte non l’ha esaminata nel merito per ragioni processuali; qui la censura sugli aiuti di Stato non è stata ritenuta scrutinabile in quei termini.
Norme collegate
- Art. 47 della Costituzione — tutela del risparmio, centrale nella disciplina dei buoni fruttiferi postali
- Art. 42 della Costituzione — diritto di proprietà invocato dai risparmiatori
- Art. 3 della Costituzione — profilo di ragionevolezza della disciplina dei rendimenti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.