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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo: la scelta del legislatore non viola il principio di ragionevole durata del processo.

Di cosa si tratta

Il giudizio abbreviato è un rito che consente lo sconto di pena in cambio della rinuncia al dibattimento e accelera i tempi del processo. Una legge del 2019 lo ha escluso per i delitti più gravi, puniti con l’ergastolo. Il giudice dubitava che questa esclusione allungasse irragionevolmente i processi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Rimini ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 33), in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, sulla ragionevole durata del processo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione: l’esclusione del rito abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo non contrasta con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost.

Il principio

La ragionevole durata del processo è un valore costituzionale che deve essere bilanciato con altri interessi di pari rango; la scelta di riservare i delitti più gravi al rito ordinario rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola di per sé l’art. 111 Cost.

Domande e risposte

Si può chiedere il rito abbreviato per i reati da ergastolo?

No. La legge n. 33 del 2019 lo esclude e la Corte ha ritenuto questa esclusione conforme alla Costituzione.

Perché l’esclusione non viola la durata ragionevole del processo?

Perché la ragionevole durata va bilanciata con altri valori e il legislatore può legittimamente riservare i delitti più gravi al rito ordinario, con maggiori garanzie.

Cosa stabilisce l’art. 111, secondo comma, della Costituzione?

Stabilisce che il processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale, e che la legge ne assicura la ragionevole durata.

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