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La questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 7, della legge n. 370/1999 – che limita la sanatoria per le idoneità a professore associato ai soli tecnici laureati, escludendo i medici interni universitari (MIUCA) – è manifestamente inammissibile per omessa motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo.
Di cosa si tratta
Il TAR Campania aveva sollevato (con tre ordinanze) questione di legittimità dell’art. 8, comma 7, della legge n. 370/1999, che prevedeva una norma di sanatoria a favore dei tecnici laureati ammessi con riserva ai giudizi di idoneità a professore associato per effetto di sospensiva giurisdizionale. I ricorrenti erano invece medici interni universitari con compiti assistenziali (MIUCA), categoria che il TAR riteneva irragionevolmente esclusa dalla sanatoria pur essendosi trovata in una situazione analoga.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 8, comma 7, legge 19 ottobre 1999, n. 370, nella parte in cui limita la sanatoria ai tecnici laureati escludendo i MIUCA. Parametri: artt. 3 e 97 della Costituzione (eguaglianza, buon andamento della pubblica amministrazione). Rimettente: TAR per la Campania, con tre ordinanze del 3 febbraio 2004.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i tre giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità per omessa motivazione sulla rilevanza. Le impugnative proposte dai ricorrenti MIUCA avverso i provvedimenti di diniego erano state già rigettate nel merito con sentenze passate in giudicato, per ragioni di tardività delle istanze. Il TAR non aveva motivato perché la sanatoria potesse applicarsi nonostante il giudicato di rigetto, che aveva reso definitivo il diniego per motivi estranei alla ratio della norma.
Il principio
La rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere motivata specificamente in relazione all’effettiva applicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo: il rimettente che tace sull’esistenza di un giudicato ostativo all’applicazione della norma omette una motivazione decisiva e la questione è inammissibile.
Domande e risposte
Chi erano i MIUCA e perché aspiravano all’idoneità a professore associato?
I medici interni universitari con compiti assistenziali erano una categoria di personale universitario che svolgeva attività sia didattica sia assistenziale nelle strutture cliniche universitarie. A seguito della sentenza della Corte n. 89/1986 che aveva dichiarato illegittima la loro esclusione dai concorsi di idoneità, avevano chiesto di partecipare ai relativi giudizi.
Che cosa prevedeva la norma di sanatoria per i tecnici laureati?
L’art. 8, comma 7, della legge n. 370/1999 stabiliva che fosse «legittimamente conseguita» l’idoneità dai tecnici laureati ammessi con riserva per effetto di sospensiva giurisdizionale, anche se non in servizio al 1° agosto 1980. I MIUCA ritenevano di trovarsi in situazione analoga e chiedevano l’estensione del beneficio.
Perché il giudicato rendeva irrilevante la questione?
Le sentenze di rigetto dei ricorsi dei MIUCA erano passate in giudicato per ragioni di tardività delle istanze: questo giudicato aveva definitivamente accertato che i ricorrenti non avevano rispettato i termini. La norma di sanatoria non poteva superare questo giudicato, rendendo la questione non rilevante nel giudizio a quo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza; divieto di disparità di trattamento irragionevoli
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; concorso pubblico
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