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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale la norma che trasformava in delitto il reingresso dello straniero espulso per il solo fatto di essere stato denunciato per la precedente violazione, senza alcuna verifica giudiziale della denuncia. La disposizione censurata, nel testo vigente prima delle modifiche del 2004, è incompatibile con i principi di uguaglianza e di responsabilità penale personale.

Di cosa si tratta

Un cittadino macedone era accusato di essere rientrato in Italia dopo essere stato espulso. La legge del 2002 aveva trasformato questa condotta da contravvenzione in delitto quando alla base dell’espulsione vi fosse stata una denuncia per precedente reingresso. Il Tribunale di Gorizia ha chiesto alla Corte se questa automatica aggravazione possa reggersi costituzionalmente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Gorizia ha impugnato l’art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), nel testo introdotto dalla legge n. 189/2002, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione. La norma elevava a delitto il reingresso dello straniero già denunciato per reingresso non autorizzato, senza che la denuncia fosse stata vagliata da alcun giudice.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma nel testo vigente prima delle modifiche del decreto-legge n. 241/2004. Il legislatore aveva irragionevolmente trasformato in delitto una fattispecie contravvenzionale collegandola a una mera denuncia, atto che non era soggetto ad alcuna delibazione giudiziale e che, quindi, non garantiva il rispetto del principio di personalità della responsabilità penale.

Il principio

Non è costituzionalmente ammissibile innalzare automaticamente la gravità di un reato in funzione di una precedente denuncia penale non sottoposta a controllo giudiziario: ciò contrasta con il principio di ragionevolezza e con la garanzia di responsabilità penale personale sancita dall’art. 27 della Costituzione.

Domande e risposte

Perché la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma?

Perché rendere automaticamente più grave un reato sulla base di una semplice denuncia — atto non vagliato da nessun giudice — viola la ragionevolezza e il principio di personalità della responsabilità penale previsto dall’art. 27 Cost.

La sentenza riguarda anche il testo vigente nel 2005?

No. La declaratoria di incostituzionalità riguarda la versione della norma precedente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 241/2004; il testo successivo aveva già modificato la disciplina.

Cosa succedeva in pratica con la vecchia norma?

Lo straniero che, dopo essere stato denunciato per un primo reingresso non autorizzato ed espulso, rientrava nuovamente in Italia commetteva automaticamente un delitto (con pena fino a quattro anni) anche se la precedente denuncia non era mai stata valutata da un giudice.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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