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Il conflitto di attribuzioni tra il GIP del Tribunale di Milano e il Senato della Repubblica – sorto a seguito della delibera con cui il Senato ha dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Jannuzzi sull’operato di magistrati palermitani – è dichiarato ammissibile. La Corte avvierà il contraddittorio tra i poteri.
Di cosa si tratta
Il GIP del Tribunale di Milano stava procedendo penalmente nei confronti del senatore Raffaele Jannuzzi per diffamazione a mezzo stampa: gli articoli pubblicati su «Panorama» nel novembre 2001 affermavano che il processo al senatore Andreotti era stato instaurato per finalità politiche e che alcuni magistrati palermitani (tra cui il procuratore Caselli) avevano commesso abusi nella gestione dei collaboratori di giustizia. Il Senato, con delibera del 23 luglio 2003, aveva ritenuto quelle dichiarazioni coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Ricorrente: GIP del Tribunale di Milano. Resistente: Senato della Repubblica. Oggetto: deliberazione del Senato del 23 luglio 2003 che dichiara insindacabili le opinioni espresse dal senatore Jannuzzi in due articoli di stampa. Parametro: art. 68, primo comma, della Costituzione (insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni).
La decisione della Corte
La Corte, nella fase preliminare di ammissibilità ex art. 37 della legge n. 87/1953, dichiara ammissibile il conflitto. Sussistono sia il requisito soggettivo (il GIP è legittimato a sollevare il conflitto come organo giurisdizionale indipendente; il Senato è legittimato come potere dello Stato) sia il requisito oggettivo (la delibera parlamentare menoma la sfera di attribuzioni del giudice). La Corte dispone le notifiche al Senato per l’avvio del contraddittorio.
Il principio
Nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, il presupposto soggettivo è integrato quando il ricorrente sia un organo giurisdizionalmente indipendente competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene. Il presupposto oggettivo è integrato quando la delibera parlamentare sull’insindacabilità menoma la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita all’autorità giudiziaria.
Domande e risposte
Che cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost.?
È la garanzia che protegge i parlamentari da ogni forma di responsabilità – civile, penale o amministrativa – per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Serve a tutelare la libertà di mandato e l’autonomia del Parlamento, ma non copre le dichiarazioni estranee all’attività parlamentare.
Quando un’opinione espressa in un articolo di giornale può essere «parlamentare»?
Secondo la giurisprudenza costituzionale, perché le opinioni espresse fuori dalle aule parlamentari siano coperte dall’insindacabilità, occorre un «nesso funzionale» tra le dichiarazioni extra-moenia e atti tipici della funzione parlamentare: discorsi, interrogazioni, mozioni. Se questo nesso manca, la garanzia non si applica.
Cosa accade dopo la dichiarazione di ammissibilità del conflitto?
La Corte avvia il contraddittorio: l’atto introduttivo viene notificato al Senato, che può costituirsi e difendere la propria delibera. Poi si tiene un’udienza pubblica in cui la Corte decide nel merito se la delibera di insindacabilità abbia o meno menomato le attribuzioni del giudice.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.