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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sul cosiddetto rito Fornero: il giudice che ha emesso l’ordinanza nella fase sommaria sui licenziamenti non è obbligato ad astenersi nella successiva fase di opposizione, trattandosi di un unico procedimento articolato in due fasi.
Di cosa si tratta
La legge n. 92 del 2012 (riforma Fornero) ha previsto, per le controversie sui licenziamenti, un procedimento speciale articolato in una fase sommaria e una fase di opposizione. Davanti al Tribunale di Milano erano state proposte istanze di ricusazione del magistrato che, dopo aver emesso l’ordinanza nella prima fase, doveva decidere anche sull’opposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Milano, giudice rimettente, ha impugnato l’art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile e l’art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di astensione del giudice dell’opposizione che abbia già pronunciato l’ordinanza nella fase sommaria.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, rilevando che le ordinanze di rimessione si limitavano a ripetere argomenti già esaminati e respinti con la sentenza n. 78 del 2015 e l’ordinanza n. 275 del 2015, senza addurre profili nuovi.
Il principio
Nel rito Fornero la fase sommaria e quella di opposizione costituiscono un unico procedimento davanti allo stesso ufficio: la circostanza che il medesimo giudice decida entrambe non viola il giusto processo né impone un obbligo di astensione.
Domande e risposte
Che cos’è il rito Fornero?
È il procedimento speciale per le controversie sui licenziamenti introdotto dalla legge n. 92 del 2012, articolato in fase sommaria e fase di opposizione.
Il giudice deve astenersi nella seconda fase?
No: secondo la Corte non sussiste un obbligo di astensione, perché si tratta di un unico procedimento.
Perché la questione è manifestamente infondata?
Perché riproponeva, senza argomenti nuovi, censure già respinte dalla Corte nel 2015.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e imparzialità del giudice.
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza invocato nel ricorso.
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