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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che attribuisce al Tribunale per i minorenni i provvedimenti di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 cod. civ.). Il giudice rimettente non aveva dimostrato la rilevanza della questione nè indicato un’unica soluzione costituzionalmente obbligata.
Di cosa si tratta
Quando una coppia si separa e nascono conflitti sui figli, l’ordinamento distingue tra due giudici: il Tribunale ordinario, competente su affidamento e modalità di visita, e il Tribunale per i minorenni, competente sui provvedimenti più gravi che incidono sulla responsabilità genitoriale (decadenza ex art. 330 cod. civ., condotta pregiudizievole ex art. 333 cod. civ.). Il Tribunale di Firenze riteneva irrazionale questa doppia competenza, perchè può generare giudizi paralleli e pronunce contrastanti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Firenze ha censurato l’art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ., in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111 della Costituzione, lamentando un trattamento processuale differenziato di situazioni identiche, in contrasto con il principio di uguaglianza, di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevole durata del giusto processo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Dalla descrizione del caso concreto non emergeva la denunciata sovrapposizione di competenze, perchè il giudizio riguardava solo il diritto di visita e non la responsabilità genitoriale; inoltre il rimettente aveva indicato tre possibili sviluppi processuali senza scegliere, rendendo la rilevanza meramente ipotetica. Infine, esistendo più soluzioni possibili (concentrare le tutele sul Tribunale ordinario oppure su quello minorile), nessuna costituzionalmente obbligata, l’intervento richiesto aveva un alto tasso di manipolatività, riservato alla discrezionalità del legislatore.
Il principio
La scelta di come ripartire le competenze in materia di minori tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni rientra nella discrezionalità del legislatore: la Corte non può sostituirsi ad esso quando la soluzione invocata non è l’unica compatibile con la Costituzione. La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 194 del 2015, secondo cui non è irragionevole affidare al giudice specializzato la tutela degli interessi dei minori.
Domande e risposte
Quale giudice decide sui provvedimenti che limitano la responsabilità genitoriale?
In base all’art. 38 disp. att. cod. civ., i provvedimenti di decadenza (art. 330 cod. civ.) e quelli sulla condotta pregiudizievole del genitore (art. 333 cod. civ.) sono attribuiti al Tribunale per i minorenni, salvo i casi in cui opera la vis attractiva del giudice ordinario.
Perchè la Corte non ha deciso nel merito?
Perchè la questione era inammissibile: il caso concreto non presentava la sovrapposizione di competenze denunciata, la rilevanza era solo ipotetica e la soluzione chiesta non era l’unica costituzionalmente obbligata.
Questa decisione ha cambiato le regole sulla competenza?
No. L’inammissibilità non incide sulla disciplina vigente: il riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni è rimasto invariato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro evocato per la presunta disparità di trattamento processuale di situazioni identiche
- Art. 97 della Costituzione — invocato sul buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 111 della Costituzione — invocato sotto il profilo del giusto processo e della ragionevole durata
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.