Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014, che faceva salvi gli effetti di norme sulle locazioni non registrate già dichiarate incostituzionali. La questione era priva di oggetto, perchè la norma censurata era già stata annullata dalla stessa Corte con la sentenza n. 169 del 2015.

Di cosa si tratta

La vicenda nasce dalla disciplina che, a tutela del conduttore, imponeva un canone ridotto e una durata predeterminata per i contratti di locazione non registrati nei termini. Quelle norme (art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011) erano state dichiarate incostituzionali per eccesso di delega con la sentenza n. 50 del 2014. Il legislatore aveva poi tentato di salvarne gli effetti già prodotti con l’art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Pistoia ha censurato l’art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014, in riferimento all’art. 136 della Costituzione, ritenendo che facesse illegittimamente salvi gli effetti di norme che avevano cessato di avere efficacia per effetto di una precedente declaratoria di incostituzionalità.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Con la sentenza n. 169 del 2015, anteriore all’ordinanza di rimessione, la disposizione censurata era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima proprio per violazione dell’art. 136 Cost.: la questione era dunque priva del suo oggetto fin dall’origine, non dovendo il giudice applicare una norma già espunta dall’ordinamento.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale che ha ad oggetto una norma già annullata dalla Corte è priva di oggetto e va dichiarata inammissibile: il giudice non è tenuto ad applicare una disposizione che non fa più parte dell’ordinamento. L’art. 136 Cost. impedisce di reintrodurre o conservare gli effetti di norme dichiarate incostituzionali.

Domande e risposte

Cosa stabilisce l’art. 136 della Costituzione?

Stabilisce che, quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma, questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Il legislatore non può farne salvi gli effetti.

Perchè la questione era priva di oggetto?

Perchè la norma contestata era già stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 169 del 2015 prima ancora che il giudice di Pistoia sollevasse la questione.

Che differenza c’è tra inammissibilità e manifesta inammissibilità?

La manifesta inammissibilità è pronunciata con ordinanza in casi evidenti, qui per la palese mancanza di oggetto della questione già risolta da una precedente sentenza.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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