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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 69, terzo comma, del r.d.l. n. 680/1938, che impone il calcolo continuativo del periodo universitario ai fini del riscatto pensionistico per i dipendenti degli enti locali. Il diverso regime introdotto dal d.lgs. n. 184/1997 non è inapplicabile e la differenza temporale è di per sé elemento diversificatore delle situazioni giuridiche.

Di cosa si tratta

Un dipendente di un ente locale aveva presentato domanda di pensionamento e chiedeva di riscattare gli anni universitari. La norma impugnata prevedeva che la durata del corso di laurea si considerasse "continuativa", calcolata a ritroso dal conseguimento del titolo: ciò poteva ridurre il periodo riscattabile quando coincideva col servizio militare. Il giudice rimettente (Corte dei conti, Sardegna) dubitava della compatibilità con gli artt. 3 e 38 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria chiedeva se l’art. 69, terzo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui stabilisce che la durata dei corsi universitari si considera continuativa, violi gli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto penalizzerebbe i dipendenti locali cessati prima del d.lgs. n. 184/1997 rispetto a chi ha presentato domanda dopo. Il giudice rimettente era la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata sotto ogni profilo. In materia di anzianità convenzionale il legislatore gode di ampia discrezionalità e il calcolo continuativo non è arbitrario. Il diverso regime del d.lgs. n. 184/1997 è inapplicabile ratione temporis e il mero fluire del tempo è elemento diversificatore che esclude la comparabilità delle situazioni. La minore convenienza nel caso concreto è un inconveniente di fatto irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalità.

Il principio

Il legislatore ha ampia discrezionalità nella disciplina del riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici; il diverso trattamento tra chi ha presentato domanda prima e dopo una riforma normativa non viola il principio di uguaglianza, poiché il fluire del tempo è di per sé elemento diversificatore delle situazioni giuridiche.

Domande e risposte

Che cosa si intende per calcolo continuativo del corso di laurea?

La norma impugnata prevedeva che gli anni universitari si contassero a ritroso dal giorno del conseguimento della laurea, formando un blocco continuo. Se in quel periodo ricadeva il servizio militare, tale periodo non poteva essere riscattato separatamente, riducendo di fatto gli anni utili.

Perché la Corte non ha ritenuto applicabile il d.lgs. n. 184/1997?

Perché quella norma, che non imponeva la continuità, era entrata in vigore dopo il pensionamento del ricorrente. In tema di legittimità costituzionale si confrontano norme vigenti al momento del rapporto giuridico, non normative successive inapplicabili al caso concreto.

Il lavoratore non aveva quindi alcuna tutela?

Aveva comunque la possibilità di riscattare il periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea, a patto che non fosse già coperto da contribuzione. La norma garantiva il beneficio, pur con modalità di calcolo diverso rispetto al regime successivo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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